Art. 534.
Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risultera' insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/12/1988, n. 291 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.