Guida in stato di ebbrezza: prova dell’etilometro e recidiva anche dopo l’estinzione (Cass. 6145/2026)
Sentenza della Corte di cassazione, Sezione IV penale, n. 6145, depositata il 16 febbraio 2026.
Questione esaminata
Un automobilista era stato condannato per guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, sulla base di due prove con etilometro eseguite circa trenta minuti dopo la guida e risultate pari a 1,96 e 2,34 grammi per litro. Contestava che al momento della guida il valore fosse già superiore a 1,5 e censurava inoltre la revoca della patente per recidiva nel biennio, richiamando l’estinzione del precedente reato dopo il lavoro di pubblica utilità.
Principio affermato
Un accertamento strumentale eseguito secondo le modalità di legge costituisce prova del tasso alcolemico; spetta all’imputato dimostrare circostanze concrete capaci di privarlo di efficacia. Il solo intervallo tra la guida e il test non basta. Ai fini della recidiva biennale rileva il passaggio in giudicato della precedente condanna, anche se relativa alla fattispecie meno grave dell’art. 186, comma 2, lettera b). L’estinzione del precedente reato dopo il lavoro di pubblica utilità non impedisce di considerarlo per la revoca della patente.
Motivazione della Cassazione
Le due prove erano state eseguite regolarmente e a breve distanza dalla guida. L’andamento crescente dei valori indicava che l’assorbimento dell’alcol era ancora in corso, mentre la ricostruzione difensiva basata sulla curva di Widmark dipendeva da dati riferiti dall’imputato e non dimostrava concretamente un valore inferiore al momento della guida. A conferma vi erano l’andatura incerta del veicolo e i sintomi rilevati dai Carabinieri. Quanto alla recidiva, le fattispecie delle lettere b) e c), pur autonome, condividono struttura e finalità; rileva pertanto una precedente condanna per entrambe. La data decisiva è quella del giudicato e l’estinzione del reato non elimina l’accertamento del fatto ai fini della sanzione amministrativa. La questione di costituzionalità sulla revoca obbligatoria è stata dichiarata manifestamente infondata e il ricorso respinto.
Rilevanza pratica
La difesa non può contestare il risultato dell’etilometro invocando soltanto il tempo trascorso o una curva metabolica teorica: deve indicare fattori concreti riferiti al caso. Inoltre, una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza può determinare la revoca per recidiva nel biennio anche se riguardava una diversa fascia alcolemica e il reato è stato successivamente estinto dopo il lavoro di pubblica utilità.