Mutamento del giudice e rinnovazione istruttoria: poteri del giudice (Cass. pen. Sez. VII n. 2208 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa. Nel procedimento camerale davanti alla Sezione VII non è configurabile un diritto al rinvio per legittimo impedimento del difensore per il giorno fissato per la deliberazione camerale. Il ricorso che sollecita una diversa lettura del compendio probatorio o un’alternativa ricostruzione del fatto è inammissibile, perché la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata, in primo grado e poi in appello, per il delitto di atti persecutori. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, confermando nel resto la condanna.

Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi. La difesa ha inoltre chiesto la trattazione orale e il rinvio per legittimo impedimento del difensore, per concomitante impegno professionale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la richiesta di trattazione orale e di rinvio. Osserva che il procedimento non richiede la trattazione orale, che non può dispersi davanti alla Sezione, la quale procede ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 610, comma 1, cod. proc. pen., senza la partecipazione delle parti. Ne deriva che non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, non ricorrendo un diritto al rinvio per il giorno fissato per la deliberazione camerale, richiamandosi sul punto un proprio precedente (Sez. 7, ord. n. 23200 del 20.04.2023).

Nel merito, il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale per il mancato accoglimento dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, avanzata a seguito del mutamento della persona del giudice in primo grado. La Corte lo giudica manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41736 del 30.05.2019: il mutamento di composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere prove nuove e la rinnovazione di quelle già assunte, ma restano fermi i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen.

Il secondo e il terzo motivo, con cui si deducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, non muovono compiute censure di legittimità ma perorano una diversa valutazione del compendio probatorio. La Corte ribadisce che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30.04.1997).

Il quarto motivo, sul vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo, è inammissibile per la medesima ragione ed è altresì manifestamente infondato, poiché ha riguardo al fine che ha spinto l’imputata ad agire, estraneo al dolo generico che costituisce l’elemento soggettivo del delitto di atti persecutori (Sez. 1, n. 28682 del 25.09.2020). Il quinto motivo, sulla mancata riconoscibilità della scriminante del diritto di critica, sollecita anch’esso un alternativo apprezzamento di fatto non consentito in sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte esclude invece la condanna alla rifusione delle spese della parte civile, che non ha argomentato sui motivi di impugnazione (Sez. U, n. 877 del 14.07.2022).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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