Ricorso per bancarotta inammissibile se motivi generici e di fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 2202 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per bancarotta per distrazione è inammissibile quando si fondi su enunciati assertivi e doglianze di fatto, non consentite in sede di legittimità. Il motivo che perori una ricostruzione alternativa degli elementi probatori, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di appello, è generico e non assolve l’onere di specificità. Integra il delitto di bancarotta per distrazione la condotta compiuta, pur senza il fine specifico di danneggiare i creditori, con la consapevolezza della sottrazione o della distrazione. Il sindacato di legittimità sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello non può investire la concreta rilevanza dell’atto da acquisire, ma deve esaurirsi nel contenuto esplicativo del provvedimento adottato.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado per il delitto di bancarotta per distrazione e la Corte di appello di Roma, con sentenza del 02.02.2024, ha confermato la condanna. Propone quindi ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
Con il primo lamenta la violazione della legge penale e l’illogicità della motivazione, assumendo l’insufficienza degli elementi probatori a dimostrazione del fatto. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo. Con il terzo censura la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, richiesta con i motivi nuovi di appello. Con il quarto contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente i motivi e li reputa tutti inammissibili. Il primo è privo di specificità, perché non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato e si affida a enunciati assertivi e a mere doglianze in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità. Sul punto richiama Sez. 6 n. 8700 del 21.01.2013, Sez. 2 n. 7667 del 29.01.2015 e Sez. 2 n. 46288 del 28.06.2016.
Il secondo motivo è versato in fatto e manifestamente infondato, perché perora una ricostruzione alternativa in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. La Corte ribadisce che integra il delitto di bancarotta per distrazione la condotta distrattiva compiuta, pur senza il fine specifico di danneggiare i creditori, con la consapevolezza della sottrazione o della distrazione, richiamando Sez. 5 n. 49635 del 02.10.2009.
Il terzo motivo è generico. Il provvedimento impugnato ha un contenuto esplicativo che il ricorso non considera in alcun modo. Il sindacato di legittimità sulla correttezza della motivazione del giudice di appello in tema di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell’atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3 n. 34626 del 15.07.2022). Né la lesione del diritto di difesa può dirsi ritualmente prospettata, perché la genericità delle allegazioni non consente di apprezzare la portata del dato probatorio nel contesto processuale (Sez. 5 n. 10425 del 28.10.2015; Sez. 5 n. 53705 del 21.09.2018).
Il quarto motivo è di tutto generico, affidato ad enunciati assertivi e versato in fatto, e non censura compiutamente la motivazione che, in maniera congrua e logica, ha fondato l’offensività del fatto anche sull’ingente valore del bene oggetto materiale del reato.
All’inammissibilità del ricorso conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (Corte cost. sent. n. 186 del 13.06.2000; Sez. 1 n. 30247 del 26.01.2016).
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Nota della Redazione
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