Bancarotta: danno di rilevante gravità e massa attiva globale (Cass. pen. Sez. I n. 31601 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, legge fall. si configura solo se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave. La valutazione non può fondarsi sull’entità del passivo né sulla differenza tra attivo e passivo, ma va riferita alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento. Il giudizio di particolare gravità non attiene al singolo rapporto tra fallito e creditore, né a singole operazioni speculative, ma alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove gli illeciti non si fossero verificati. Il giudice del rinvio, investito di annullamento per vizio di motivazione, conserva pieni poteri di cognizione, con il solo limite di evitare di incorrere nel vizio rilevato e di uniformarsi ai principi di diritto fissati in sede rescindente.
Il Fatto
La vicenda riguarda due imputati, amministratori della medesima società poi dichiarata fallita, condannati in primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in relazione a più condotte. Il primo grado aveva irrogato le pene di giustizia; la prima sentenza di appello, dopo assoluzioni parziali, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio e confermato la posizione del secondo imputato.
Investita del ricorso, la Sez. V aveva annullato con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, rilevando che la Corte territoriale si era limitata a confermare la statuizione senza riconsiderare il tema dopo l’assoluzione per quattro fatti distrattivi. Il giudice del rinvio ha confermato la prima sentenza di appello, mantenendo ferma l’aggravante e il trattamento sanzionatorio. Entrambi gli imputati ricorrono nuovamente per cassazione, deducendo violazione degli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. per difetto di motivazione sul nesso causale tra distrazione e danno.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del giudizio di rinvio. Il principio di diritto vincolante imponeva di accertare se al fatto di bancarotta di rilevante gravità corrispondesse un danno per i creditori di entità altrettanto grave, misurato sulla diminuzione globale della massa attiva. Il giudice del rinvio, secondo la Corte, non si è sottratto a tale compito.
Quanto al primo ricorrente, i giudici del rinvio hanno spiegato in che misura l’importo accertato abbia inciso sulla garanzia dei creditori, senza limitarsi a un mero dato numerico. La perizia, integrata su sollecitazione del consulente di parte, ha quantificato la diminuzione patrimoniale riconducibile alla cessione del ramo d’azienda, evidenziando la sproporzione tra i corrispettivi delle due operazioni, di pochi giorni distanti, aventi ad oggetto il medesimo ramo. La scelta del giudice tra le diverse tesi tecniche costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, quando il giudice dia conto delle ragioni della preferenza accordata al perito e delle argomentazioni contrarie.
La Corte respinge poi la tesi secondo cui l’aggravante riguarderebbe la sola condotta contestata al secondo ricorrente. Dalla lettura delle imputazioni emerge che la contestazione della circostanza è riferita a entrambe le condotte di bancarotta patrimoniale. L’entità della diminuzione globale dipende da ambedue i fatti distrattivi, e tale visione complessiva deriva dallo stesso principio di diritto fissato in sede rescindente. Né rileva il richiamo alla giurisprudenza sull’art. 61 n. 7 cod. pen. nel reato continuato, perché i fatti residuati rientrano nell’unica contestazione di bancarotta patrimoniale.
Quanto al secondo ricorrente, la Corte esclude il denunciato difetto di motivazione sulla condotta di scissione, che va letta unitariamente con il complesso delle pagine dedicate alla vicenda societaria. Il perito ha accertato il decremento della massa attiva della società scissa, rilevando la svalutazione della partecipazione e la conseguente riduzione della garanzia anche presso la beneficiaria. La responsabilità solidale ex art. 2506-quater cod. civ. non ha aumentato la garanzia complessiva per la massa, proprio per l’effetto pregiudizievole di quella svalutazione. Superflue restano le censure sui rapporti tra revocatoria fallimentare e sequestro finalizzato alla confisca: esse incidono sulla qualificazione della distrazione, ormai coperta da giudicato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2506-quater c.c. – Effetti della scissione
- Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento
- Art. 628 c.p.p. – Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio