Associazione familiare di narcotraffico e affectio societatis degli aderenti (Cass. pen. Sez. VI n. 2244 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la base familiare del sodalizio non è fattore escludente l’affectio societatis, potendo i rapporti parentali sommandosi al vincolo associativo e rendendolo più pericoloso. La condotta associativa consiste in un quid pluris rispetto al mero accordo di volontà e si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile. La prova del vincolo permanente può essere desunta da facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, le basi logistiche e la divisione dei compiti. Non è necessitata l’adesione protratta nel tempo al programma criminoso del congiunto, quando risulti piena e consapevole. In tema di esigenze cautelari, il requisito di attualità del periculum libertatis non richiede la previsione di specifiche occasioni di recidiva, dovendosi valutare modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, adito in sede di appello cautelare dal Procuratore della Repubblica, riformava l’ordinanza reiettiva del G.I.P. e applicava gli arresti domiciliari a una indagata per il reato di partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico di cocaina e marijuana, oltre che per i reati fine di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

La ricorrente impugnava per cassazione con due motivi: l’insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato associativo, non essendo dimostrata l’adesione con affectio societatis, e la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per difetto di motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Il primo motivo è dichiarato, per diversi profili, aspecifico, poiché non si confronta criticamente con i contenuti del provvedimento cautelare. Alla stregua di un ampio compendio indiziario — intercettazioni, videoriprese e sequestri — il Tribunale aveva ricostruito gli elementi di un gruppo criminale stabilmente dedito alla gestione dello spaccio in un quartiere della città, con basi logistiche presso l’abitazione dell’indagata e quella di un congiunto.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’elemento differenziale tra la fattispecie associativa e il concorso di persone nei reati fine risiede nell’elemento organizzativo: la condotta associativa consiste in un quid pluris rispetto al mero accordo, sostanziandosi nella predisposizione di una struttura stabile (Sez. 4 n. 27517 del 2024; Sez. 6 n. 28252 del 2017). La prova del vincolo permanente può desumersi da facta concludentia (Sez. 3 n. 47291 del 2021).

La Corte afferma che la base familiare del sodalizio non esclude l’affectio societatis, e anzi i rapporti di parentela, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono più pericoloso (Sez. 3 n. 48568 del 2016). Non assume rilievo la breve durata dell’osservazione, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi un sistema collaudato (Sez. 6 n. 42937 del 2021). Quanto alla posizione della ricorrente, la Corte valorizza la sua piena adesione alle richieste del congiunto, il suo inserimento nell’organigramma, l’interazione con i sodali e la consapevolezza dei turni: un’adesione così protratta non può ritenersi necessitata dalla sudditanza.

Sul secondo motivo, il Collegio ricorda che il requisito dell’attualità del pericolo di art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non equivale all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, richiedendo una valutazione prognostica tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza dai fatti (Sez. 5 n. 12869 del 2022; Sez. 2 n. 6593 del 2022). Nel caso del narcotraffico, la prognosi di pericolosità ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati espressivi della medesima professionalità criminale. La misura applicata è quindi la minima compatibile con l’età avanzata dell’indagata. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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