Revocazione della confisca di prevenzione e limite delle prove sopravvenute (Cass. pen. Sez. I n. 27358 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di revocazione della confisca di prevenzione, art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, le prove sopravvenute assumono rilievo solo se idonee a escludere l’originaria sussistenza dei presupposti applicativi della misura, e non per sollecitare un nuovo giudizio su elementi già vagliati nei gradi ordinari. La Corte di appello che dichiari inammissibili doglianze già respinte sulla pericolosità qualificata ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 non è tenuta a riesaminare il profilo, restando la confisca insensibile agli effetti della Corte cost. n. 24 del 2019. La questione di legittimità costituzionale della lett. b) è manifestamente infondata, non indicando il ricorrente elementi concreti idonei a superare la precedente declaratoria, che ha fatto salva tale ipotesi.

Il Fatto

La Corte di appello, in funzione di giudice della prevenzione, rigettava la richiesta di revocazione proposta dal ricorrente avverso il decreto del Tribunale che nel 2014 aveva disposto la confisca di beni mobili e immobili a lui intestati. La richiesta era ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata.

L’istante contestava l’originaria insussistenza dei presupposti ex art. 24 d.lgs. n. 159/2011, lamentando l’assenza di valutazione sul rapporto tra epoca di acquisizione dei beni e perimetro temporale della pericolosità, nonché l’omesso esame delle prove sulla provenienza lecita delle somme. La Corte di appello richiamava due precedenti declaratorie di inammissibilità su istanze di pari contenuto e negava valore dimostrativo alle prove nuove; dichiarava poi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. b). Il difensore ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato. Sul primo motivo la Corte osserva che la Corte di appello ha motivato in modo logico e compiuto sull’impossibilità di desumere, dall’informativa della Guardia di Finanza del 1998, che il ricorrente abbia ricevuto dal padre gli importi impiegati per l’acquisto dell’immobile, e sul difetto di correlazione tra le somme percepite dalla madre nel 1996 e gli acquisti.

Il punto decisivo è il criterio di valutazione delle prove nuove: il loro valore probatorio deve esprimersi, in sede di revocazione, in termini di capacità di escludere la sussistenza originaria dei presupposti applicativi della confisca. Il precedente Sez. VI n. 3933 del 08.01.2026 conferma tale lettura, e la motivazione della Corte di appello non mostra profili censurabili.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che ci si trova di fronte alla terza richiesta di revocazione: le due precedenti erano state dichiarate inammissibili e il ricorso contro la più recente era stato a sua volta dichiarato inammissibile. Sul profilo della pericolosità, fondato in modo autonomo sulla lett. b), la confisca resta perciò insensibile agli effetti della Corte cost. n. 24 del 2019. Il nesso di ragionevolezza temporale tra acquisizioni patrimoniali e attività illecita non può essere revocato in dubbio da nuove deduzioni probatorie prive della necessaria attitudine dimostrativa sulla provenienza dei redditi.

La Corte richiama il principio secondo cui la revocazione ex art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 non può essere invocata per un nuovo giudizio su elementi già esaminati nei giudizi di impugnazione ordinaria, fuori dalle ipotesi tipizzate dal comma 1 o in assenza di elementi sopravvenuti idonei a escludere l’originaria sussistenza dei presupposti — Sez. V n. 18000 del 14.02.2024, Cesarano.

Il terzo motivo è generico: non indica elementi concreti e specifici per superare la precedente declaratoria, che ha fatto salva l’ipotesi della lett. b), ed evoca la pronuncia della Corte Edu del 2025 senza chiarire perché la questione non meriti la declaratoria di manifesta infondatezza. Segue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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