Differenziazione oraria nel 41-bis legittima per ragioni logistiche (Cass. pen. Sez. 1 n. 14274 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d’istituto che, incidendo sulle modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie per i soli detenuti sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 41-bis ord. pen., qualora trovi plausibile giustificazione in specifiche esigenze logistiche e organizzative. Pur nel rispetto del principio che vieta regolamentazioni differenziate tra condannati assoggettati a differenti regimi detentivi quando si risolvano in una forma surrettizia di restrizione ulteriore e ingiustificatamente oppressiva, resta consentito all’Amministrazione penitenziaria prefissare modalità difformi basate su concrete, solide e motivate ragioni di tipo logistico, tecnico o organizzativo. Ne consegue che l’individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi non si risolve in un trattamento discriminatorio e degrada il diritto soggettivo del detenuto a mero interesse legittimo, quando la misura non sia arbitraria né lesiva del diritto a una sana alimentazione.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. proponeva reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che ne aveva rigettato la richiesta di poter utilizzare il fornello a gas, pentolame e accessori per la cottura di cibi anche dalle ore 24.00 alle ore 7.00 all’interno della camera di pernottamento.
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza del 07.11.2025, accoglieva il reclamo. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis e 41-bis ord. pen., nonché dell’art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230/2000, lamentando che il Tribunale si fosse indebitamente sostituito all’Amministrazione nella valutazione delle scelte organizzative.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione penale ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il proprio consolidato orientamento. In particolare, ha ribadito che la disposizione regolamentare che limita a fasce orarie la cottura dei cibi per i soli detenuti ex art. 41-bis è legittima laddove trovi plausibile giustificazione in specifiche esigenze logistiche e organizzative, quali la necessità di assicurare un più assiduo controllo o di contemperare le esigenze con le carenze di organico del personale.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza non aveva fornito concreti argomenti idonei a dimostrare la natura discriminatoria della regolamentazione amministrativa. Non è, infatti, irragionevole la tesi del D.A.P. secondo cui, laddove in un ambiente alloggino più persone, è opportuno che queste possano cucinare in orari diversificati per evitare un’eccessiva concentrazione di fumi, problema insussistente per i detenuti collocati in celle singole.
La Corte ha quindi precisato che le limitazioni derivanti da provvedimenti di natura organizzativa, adottati per assicurare l’ordine e la sicurezza e bilanciati con il principio del trattamento rieducativo, possono legittimamente incidere sul diritto soggettivo del detenuto quando rispettino i criteri basilari della ragionevolezza e della proporzionalità, degradandolo a semplice interesse legittimo. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, avrebbe dovuto limitarsi al sindacato di legittimità dell’atto, senza invadere il merito della potestà attuativa riservata all’Amministrazione penitenziaria.
Alla luce di tali considerazioni, essendo la regolamentazione non arbitraria né foriera di discriminazioni, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, non essendo necessario un nuovo giudizio in relazione al complessivo accertamento di fatto già emergente dagli atti.
Nota della Redazione
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