Associazione armata: serve prevedibilità concreta delle armi per il partecipe (Cass. pen. Sez. IV n. 2396 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante dell’associazione armata prevista dall’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 può essere addebitata al singolo partecipe solo se sussiste un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente quantomeno nella prevedibilità concreta della disponibilità delle armi in capo al sodalizio, ai sensi dell’art. 59, comma 2, cod. pen. Non è sufficiente il mero richiamo a un contesto di conflittualità armata, se non si chiarisce se l’imputato vi sia stato aggredito o aggressore. Integra invece la condotta di partecipazione associativa la costante disponibilità all’acquisto degli stupefacenti di cui il sodalizio fa traffico, ove risulti la consapevolezza che la stabilità del rapporto garantisce l’operatività dell’associazione. Il motivo di ricorso che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. è ammissibile solo come vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il Fatto
Un procedimento penale per associazione finalizzata al narcotraffico, istruito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è stato definito in primo grado con tre distinte sentenze: una emessa dal G.u.p. con giudizio abbreviato, due dal Tribunale, all’esito del dibattimento e con rito abbreviato. La Corte di appello di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha riunito le posizioni, pur nel diverso regime probatorio, e con sentenza del 3 febbraio 2023 ha parzialmente riformato le statuizioni di primo grado. Ha rideterminato la pena per alcuni imputati, ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuto giudicato su singoli capi, mentre per altri ha confermato integralmente le condanne.
Dieci imputati hanno proposto ricorso per cassazione, tramite separati difensori, dolendosi, tra l’altro, della qualificazione associativa delle condotte, del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, del trattamento sanzionatorio e dell’aggravante dell’associazione armata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale di carattere generale. Poiché la mancata osservanza di una norma processuale rileva solo se sanzionata a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non è ammissibile il motivo che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.; il vizio può essere fatto valere solo nei limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Nel merito, i ricorsi di Caizzi e Palermiti sono parzialmente fondati con esclusivo riferimento all’aggravante della associazione armata. La Corte territoriale aveva motivato in modo laconico: le armi erano a disposizione dell’organizzazione e dei sodali, che ne avevano avuto necessità nel corso della guerra intrapresa nel 2017. Per la S.C. una simile motivazione non soddisfa i requisiti richiesti dalla costante giurisprudenza di legittimità, che esige, ai sensi dell’art. 59, comma 2, cod. pen., quantomeno la prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte del singolo imputato. In particolare, il riferimento al coinvolgimento in fatti di sangue risulta assertivo e inadeguato, perché non chiarisce la posizione dell’imputato come aggredito o aggressore.
Viene invece confermato il percorso argomentativo sulla partecipazione associativa. La stabile disponibilità all’acquisto della droga, con la consapevolezza che la stabilità del rapporto garantisce l’operatività del sodalizio, rivela la presenza dell’affectio societatis tra acquirente e fornitori. Il meccanismo dell’acquisto obbligatorio in una determinata zona è stato ricostruito dai giudici di merito in modo non illogico.
Quanto agli altri ricorsi, la Corte rileva la loro manifesta infondatezza o inammissibilità. Le doglianze sulla mancata applicazione nel massimo delle attenuanti generiche, sulla mancata prevalenza delle stesse e sugli aumenti in continuazione si scontrano con motivazioni sufficienti e non illogiche dei giudici di merito, che hanno valorizzato la gravità dei fatti e il perdurare delle condotte. La difesa che deduce il travisamento della richiesta di continuazione non regge, perché il confronto tra atto di appello e sentenza mostra che la questione era stata proposta in via subordinata.
In conclusione, la sentenza è annullata nei confronti di Caizzi e Palermiti limitatamente all’aggravante dell’associazione armata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Nel resto i loro ricorsi sono rigettati, con declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione della responsabilità. Gli altri ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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