Benefici negati per precedente patteggiamento anche se reato estinto (Cass. pen. Sez. IV n. 2400 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, equiparata a una sentenza di condanna, costituisce precedente penale ostativo alla concessione una seconda volta della sospensione condizionale e della non menzione della condanna, ai sensi dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen. e dell’art. 175, comma 1, cod. pen., come conformato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1984. Tale efficacia ostativa permane anche quando, per il decorso del termine, sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., ove sia stata applicata una pena detentiva. Il giudice del rinvio che dia coerente applicazione a tale automatismo non è tenuto a motivare sul tempo trascorso dalla prima condanna.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado, per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, per avere annotato nella dichiarazione tributaria elementi passivi fittizi riconducibili a operazioni oggettivamente inesistenti. La Corte di appello aveva confermato la decisione.
Investita del ricorso, la Sez. III aveva accolto il motivo relativo all’omesso riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione, rilevando il difetto di motivazione. Il giudice del rinvio aveva quindi negato i benefici in presenza di un precedente: una sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.. Il nuovo ricorso censura l’automatismo applicato dalla Corte territoriale e l’omessa valutazione del tempo trascorso dai fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della concedibilità di una seconda sospensione condizionale quando il precedente penale sia costituito da una pronuncia di patteggiamento. Il ricorrente sosteneva che il giudice del rinvio avesse applicato un automatismo giuridico, senza motivare sul lungo tempo trascorso dai fatti.
Il Collegio richiama la regola dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen. e dell’art. 175, comma 1, cod. pen., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1984. Su questa base i benefici non possono essere concessi una seconda volta quando i relativi limiti siano già stati superati per effetto di una precedente condanna.
La Corte precisa che la sentenza di applicazione della pena, equiparata a una sentenza di condanna, integra un precedente penale. Tale efficacia non viene meno per il fatto che il reato cui essa si riferisce sia estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Richiama sul punto la Sez. VI n. 27589 del 22.03.2019, secondo cui l’estinzione totale degli effetti penali del patteggiamento è limitata, quanto alla reiterabilità del beneficio, ai casi di pena pecuniaria o sanzione sostitutiva. Ove sia stata applicata una pena detentiva, occorre tenerne conto nella valutazione richiesta dagli artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen.. Nella stessa direzione è citata la Sez. III n. 43095 del 12.10.2021.
Ne consegue che, una volta accertato il superamento dei limiti per effetto di una precedente condanna condizionalmente sospesa, il diniego dei benefici opera automaticamente. Il tempo trascorso dalla prima sentenza diventa elemento non rilevante. I motivi di ricorso, fondati sulla dedotta violazione di legge e sul vizio di motivazione, risultano manifestamente infondati. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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