Esigenze cautelari e assenza di lavoro lecito giustificano gli arresti domiciliari (Cass. pen. Sez. III n. 2395 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale del riesame che riformi il provvedimento cautelare genetico aggravando la misura deve fondare la propria valutazione su concreti elementi di indagine, non su dati neutri. Costituiscono argomento adeguato a sostenere il rafforzamento delle esigenze cautelari, con riguardo al pericolo di reiterazione del reato, il precedente penale specifico — ancorché risalente nel tempo — letto insieme alla condotta in esame, l’assenza di un’attività lavorativa lecita e la posizione non marginale rivestita nel mercato degli stupefacenti, desumibile dal considerevole quantitativo di sostanza detenuta. Il controllo di legittimità sulla motivazione dell’ordinanza cautelare è limitato alla verifica della tenuta logica e della sufficienza argomentativa, restando estranea ogni rivalutazione del merito cautelare.
Il Fatto
Un’indagata è destinataria di una misura cautelare applicata dal Tribunale di Bergamo con ordinanza del 12 luglio 2024. Su appello cautelare, il Tribunale del riesame di Brescia, con ordinanza del 10 settembre 2024, riforma il provvedimento genetico e applica la misura più grave degli arresti domiciliari.
L’indagata propone ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe fondato il pericolo di reiterazione su due elementi ritenuti neutri — un precedente penale risalente al 2009 e l’assenza di attività lavorativa — insufficienti a giustificare l’aggravamento rispetto alla più mite misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. L’argomento difensivo non trova riscontro nell’ordinanza impugnata, che ha riformato il provvedimento genetico con motivazione adeguata, fondata su concreti elementi di indagine e priva dei vizi denunciati.
Il riesame ha valorizzato, in primo luogo, il significativo quantitativo di cocaina sequestrato, pari a oltre 165 grammi, in parte già suddiviso in dose e in parte ancora a “sasso”, oltre a materiale per confezionamento e bilancini. Da tali dati il giudice ha tratto i gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, peraltro estranei a contestazione in sede cautelare.
In secondo luogo, l’ordinanza ha richiamato il precedente penale specifico a carico dell’indagata che, seppur risalente nel tempo, è stato ritenuto espressione — insieme alla condotta in esame — di una personalità dedita al traffico di stupefacenti e impermeabile alle esperienze giudiziarie vissute. Su tale base il Collegio ha respinto la censura di neutralità degli elementi valorizzati dal riesame.
La Corte conferma quindi che il precedente risalente e l’assenza di lavoro lecito non sono dati neutri, ma indici di pericolosità: l’assenza di attività lavorativa è stata considerata elemento non secondario ai fini del pericolo di reiterazione, amplificato dalla posizione non marginale dell’indagata nel mercato degli stupefacenti. Ne deriva la sufficienza della misura domiciliare, idonea a impedire i contatti con ambienti illeciti.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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