Ricorso straordinario per errore materiale: il copia-incolla non vizia la motivazione (Cass. pen. Sez. V n. 2461 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza che due provvedimenti presentino motivazione identica o analoga non integra, di per sé, il vizio di motivazione per relationem, né determina nullità della decisione. L’ordinamento non impone che le ragioni di decisioni relative a situazioni simili siano non coincidenti, essendo anzi fisiologico che a fronte di fattispecie analoghe seguano analoghe valutazioni; il motivo che censuri genericamente la tecnica del copia-incolla è, perciò, aspecifico. Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile per errore materiale o di fatto e non può veicolare errori di valutazione, di giudizio o di diritto, né questioni attinenti al merito, prospettabili con le sole impugnazioni ordinarie.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con cui la Corte di cassazione, in sede esecutiva, aveva rigettato la richiesta di revoca della sentenza definitiva di condanna ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. La richiesta si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, relativa alla categoria di pericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 159/2011.
Con due motivi il ricorrente ha dedotto che l’ordinanza impugnata sarebbe stata motivata per relationem, essendo un mero copia-incolla di altro provvedimento emesso in un procedimento parallelo, con conseguente nullità assoluta. Da qui la richiesta di caducazione del provvedimento viziato e di rinnovazione del giudizio sul ricorso originario.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto ritiene la censura manifestamente infondata: non è vero che l’ordinanza impugnata sia stata motivata per relationem, poiché in essa si conclude, con argomenti non privi di consistenza, per la correttezza del rigetto opposto dal giudice dell’esecuzione alla richiesta di revoca.
Nel percorso argomentativo richiamato, la verifica sollecitata dal ricorrente non investe il contenuto della sentenza di condanna, ma la perdurante base legale del provvedimento presupposto dell’illecito: compito riservato al giudice della prevenzione e non a quello dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011. Si rileva inoltre che il decreto di applicazione della misura si fondava su entrambe le fattispecie di pericolosità e che la condanna era intervenuta non per la generica prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi, bensì per la violazione dell’obbligo di soggiorno nel Comune di Milano.
Su questa base la Corte esclude che la motivazione diventi per relationem sol perché analoga a quella di altro provvedimento. Non è richiesto dall’ordinamento che le ragioni delle decisioni siano non coincidenti ed è anzi fisiologico che, a fronte di situazioni simili, seguano analoghe decisioni. Viene richiamata Sez. V n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Rv. 282539-01, che reputa inammissibile perché aspecifico il motivo con cui si censuri genericamente la tecnica del copia-incolla.
In secondo luogo, il ricorso straordinario proposto per errore materiale o di fatto non specifica in cosa sia consistito l’errore, al di là della censura di omessa motivazione già ritenuta infondata. Non è possibile dedurre con tale strumento ipotetici errori di valutazione o interpretativi di diritto (Sez. V n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193-01), né errori ascrivibili al giudice del merito, prospettabili solo con le impugnazioni ordinarie (Sez. VI n. 25121 del 02/04/2012, Rv. 253105-01). Esclusi anche questioni oggetto di vaglio implicito (Sez. I n. 46981 del 06/11/2013, Rv. 257346-01) o non decisive (Sez. VI n. 16287 del 10/02/2015, Rv. 263113-01).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
- Art. 673 c.p.p. – Revoca della sentenza per abolizione del reato