Carta docente, silenzio dell’amministrazione e ottemperanza al giudicato (TAR Lombardia n. 3295 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione che non dia esecuzione alla sentenza che accerta il diritto del docente all’accredito dell’importo della carta docente è inottemperante e va condannata a dare completa esecuzione al titolo, nei limiti della sorte capitale, entro un termine fissato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, va nominato un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva agli adempimenti necessari. Il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando l’obbligo portato dal titolo non sia contestato dall’amministrazione e risulti documentato l’inadempimento, ancorché sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le amministrazioni statali.

Il Fatto

Un docente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 10 aprile 2024 che accerta il suo diritto ad ottenere la carta docente con un accredito di duemila euro. Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 22 luglio 2024, ma è rimasto inadempiuto.

Non essendovi stata impugnazione, il giudicato si è formato, come attestato dalla cancelleria. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le amministrazioni statali, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione integrale per la sorte capitale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita formalmente in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la pretesa azionata verificando anzitutto la sussistenza dei presupposti del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. Il ricorrente ha depositato il titolo giudiziale e ha documentato il passaggio in giudicato, nonché il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni, entro cui le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento di somme.

Su questo punto la sentenza è netta: la pretesa fatta valere risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. L’assenza di contestazione consolida la posizione del ricorrente e rende il ricorso fondato.

Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. La condanna opera solo per la sorte capitale, senza estensione ad altri profili del credito.

Il Collegio ha poi disciplinato l’ipotesi di perdurante inerzia. Decorso inutilmente il termine assegnato, provvederà entro i successivi sessanta giorni un Commissario ad acta, nominato nel direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il Commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinadosi con le strutture straordinarie.

La natura pubblica delle funzioni commissariali, affidate a un dipendente già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, esclude la liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in mille euro per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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