La sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 si applica solo alle violazioni successive alla sua entrata in vigore (TAR Puglia n. 253 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 ha natura di sanzione amministrativa e soggiace al principio di irretroattività. Essa non può essere irrogata nei confronti di chi, prima dell’entrata in vigore della legge n. 164/2014 di conversione del d.l. n. 133/2014, abbia già lasciato decorrere inutilmente il termine di 90 giorni assegnato con l’ordinanza di demolizione, risultando così inottemperante, anche se tale inottemperanza sia stata accertata in un momento successivo all’entrata in vigore della norma.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile adibito a civile abitazione, erano destinatari di un’ordinanza di demolizione del 2011, emessa per l’esecuzione dell’opera in assenza di titolo. Nel 2020, il Comune, non avendo essi ottemperato all’ordine, irrogava la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento sanzionatorio veniva impugnato dinanzi al TAR, che lo accoglieva.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti deducevano l’illegittimità della sanzione per violazione del principio di irretroattività. La norma che fonda la potestà sanzionatoria, ossia il comma 4-bis dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, è stata introdotta dal d.l. n. 133/2014, successivamente alla violazione sanzionata. Il Collegio ha richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 13/2023, secondo cui la sanzione non può essere irrogata a chi, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni, risultando inottemperante all’ordine di demolizione.

Nella fattispecie, l’ordinanza di demolizione risaliva al 2011, e il termine di 90 giorni era ampiamente decorso prima dell’entrata in vigore della norma sanzionatoria. Il provvedimento impugnato, adottato nel 2020, applicava la sanzione a una violazione commessa in epoca antecedente, in contrasto con il principio di irretroattività. Il ricorso è stato accolto, con assorbimento del secondo motivo, e le spese di lite compensate per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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