Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Lombardia n. 3296 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario del lavoro, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione quando questa, pur a fronte di un titolo esecutivo notificato e divenuto definitivo, non contesti in giudizio l’inadempimento e non provveda nel termine dilatorio di art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è pertanto fondato e merita accoglimento. L’Amministrazione va condannata a dare completa esecuzione al giudicato, per la sola sorte capitale, entro un termine stabilito dal giudice. Per il caso di perdurante inerzia si nomina sin d’ora il Commissario ad acta, affidando l’incarico a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa e senza liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

I ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, la sentenza n. -OMISSIS-/2023, pubblicata in data 22 dicembre 2023, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico derivante dalla Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, per il valore di euro 500 annuali, e aveva condannato l’Amministrazione ad assegnarla per le annualità lavorate in qualità di docenti precari a tempo determinato.

Nonostante la notifica del titolo, effettuata in data 13.01.2024, e non essendovi stata impugnazione, la sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria. È decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno quindi promosso giudizio di ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta il ricorso proposto per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, richiamando il disposto dell’art. 114 cod. proc. amm. e accertando la sussistenza dei presupposti del rimedio.

La pretesa fatta valere in giudizio dai ricorrenti risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione, pur costituitasi formalmente a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Tale difetto di contestazione consolida la fondatezza della domanda.

Sul piano sostanziale il Collegio rileva che il titolo era divenuto definitivo per mancata impugnazione e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme.

L’Amministrazione va conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sola sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Lodi, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Decorso infruttuosamente tale termine, provvede un Commissario ad acta, sin d’ora nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente dallo stesso delegato, che adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo ad alcun compenso in favore del Commissario.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di euro 1000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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