Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 1666 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, instaurato per l’esecuzione di un giudicato recante condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di danaro, ha funzione meramente satisfattiva del diritto di credito e non contenuto costitutivo del medesimo. Ne consegue che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificarne l’esatta misura, quanto ad importo e decorrenza degli interessi, secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un nuovo termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, con condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con due sentenze recanti i numeri 1054 del 2024 e 1033 del 2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al difensore distrattario delle parti ricorrenti, a titolo di compensi professionali, la somma complessiva di euro 1.606,41. Le pronunce sono passate in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., e sono state ritualmente notificate.

Poiché l’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione ai giudicati, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’ente alle spese del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo azionato, riconoscendo che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. La pretesa non risulta adeguatamente contrastata dall’ente debitore.

Il passaggio centrale riguarda la natura del giudizio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la conseguenza che l’entità delle somme richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Il capitale residuo e gli interessi andranno verificati nella loro esatta misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Tribunale rileva inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: le amministrazioni statali dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza dell’ente resistente e assegnazione di un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli oneri per lo stesso provvedimento. Il Collegio chiarisce che i conteggi prodotti dal creditore non vincolano l’amministrazione oltre i limiti di cui agli artt. 1282 segg. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, provvedendo entro i successivi sessanta giorni, senza diritto ad alcun compenso perché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è condannata alle spese, liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura minima e stereotipata delle attività richieste.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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