Danno all’immagine della P.A. da assenteismo fraudolento e false attestazioni di maternità (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 98 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che giustifica l’assenza dal servizio mediante certificazioni mediche false, o falsamente attestanti uno stato di malattia, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione e il danno all’immagine subito dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001. Il danno all’immagine della P.A. costituisce danno non patrimoniale e va qualificato come danno-conseguenza, non come danno-evento: la lesione del prestigio dell’ente deve essere accertata in concreto, mentre la spesa sostenuta o da sostenere per il ripristino rileva solo quale parametro di quantificazione e non come presupposto dell’azione. La liquidazione avviene in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., tenendo conto della gravità e sistematicità delle condotte e del clamor fori.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha citato in giudizio una dipendente di un’azienda ospedaliero-universitaria per due distinte vicende di danno erariale. La prima riguarda la presentazione, dal 2005 al 2010, di cinquantasei certificati di malattia per causa di servizio, ottenuti dichiarando ai medici di base patologie inesistenti o comunque non collegate all’attività lavorativa, che la dipendente non svolgeva più stabilmente dal 2000, salvo sei giorni lavorativi complessivi. La seconda concerne false attestazioni di gravidanza, già accertate con sentenza penale irrevocabile, per le quali l’azienda aveva subito un danno patrimoniale risarcito in un separato giudizio contabile.

Con l’atto di citazione il Procuratore ha chiesto la condanna al pagamento di € 129.370,00, oltre rivalutazione e interessi, comprensivo del danno patrimoniale da assenze ingiustificate, del danno all’immagine per le condotte di assenteismo e del danno all’immagine per le false maternità. La convenuta si è costituita tardivamente, cinque giorni prima dell’udienza, e le sue difese sono state ritenute prive di fondamento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione dichiara la tardività della costituzione della convenuta, depositata in violazione dei termini dell’art. 90, comma 1, c.g.c., con conseguente decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Nel merito, la Corte ricostruisce la domanda attorea in tre poste. La prima, di natura patrimoniale, è liquidata in € 69.370,00, corrispondente al trattamento economico lordo indebitamente percepito nei periodi di assenza coperti dalle certificazioni inidonee. Le indagini di polizia giudiziaria e la sentenza penale di condanna dimostrano l’intenzionalità della condotta, diretta a sottrarsi alla prestazione lavorativa e a percepire indebitamente la retribuzione.

La seconda posta riguarda il danno all’immagine per le condotte di assenteismo realizzate dopo l’entrata in vigore dell’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001. La Corte ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale sulla natura del danno all’immagine della P.A., ricordando le posizioni delle Sezioni riunite della Cassazione e della Corte cost. n. 355/2010, che hanno qualificato tale pregiudizio come non patrimoniale e come danno-conseguenza. La Corte aderisce a tale impostazione: la lesione del prestigio dell’ente deve essere accertata in concreto e la spesa di ripristino costituisce solo un parametro di quantificazione. Il danno è liquidato equitativamente in € 20.000,00, in considerazione della gravità e sistematicità delle condotte e del clamor fori.

La terza posta concerne il danno all’immagine da false attestazioni di maternità, già accertate con sentenza penale passata in giudicato. La Corte esamina il quadro normativo dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e il dibattito sul rinvio all’art. 51, comma 7, c.g.c., concludendo che le condotte di truffa aggravata ai danni di ente pubblico sono idonee a fondare la responsabilità, con esclusione del reato di falso ideologico, rispetto al quale la P.A. è estranea alla struttura della fattispecie. Il danno è liquidato equitativamente in € 40.000,00, tenuto conto della gravità, del protrarsi nel tempo e dell’ampia risonanza mediatica.

La Corte accoglie integralmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento di € 129.370,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei sensi di motivazione, e delle spese di giustizia liquidate in € 70,25. Dispone altresì l’annotazione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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