Conto di tesoreria senza parifica: giudizio improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 124 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mancanza dell’attestazione di parificazione con le scritture contabili dell’Ente, prevista dall’art. 140, comma 1, c.g.c., impedisce al giudice contabile qualsiasi verifica sulla gestione e rende il giudizio improcedibile. La parificazione costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del giudizio sul conto e non può essere sostituita da atti ricognitivi adottati da organi diversi da quello deputato all’attestazione, né dalla verifica svolta in via di fatto dal responsabile del servizio finanziario. L’assenza di una nota di osservazioni, anche negativa, formulata dalla struttura di controllo interna preclude ogni verifica giudiziale sull’esito della gestione. L’omessa trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno integra invece un’irregolarità riferibile all’Amministrazione e non all’agente contabile.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso per la gestione del servizio di tesoreria di un Comune per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, nell’ambito di un’associazione temporanea di imprese tra due istituti di credito. Il conto, depositato nel giugno 2021, era stato redatto in data 23 febbraio 2021.

La relazione istruttoria aveva rilevato tre profili: l’assenza dell’attestazione di parificazione, la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno e la tardività nella redazione del conto rispetto al termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio di cui all’art. 226, comma 1, del T.u.e.l. L’Ente ha depositato osservazioni richiamando la carenza di personale e una deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto; l’agente contabile ha chiesto l’approvazione del conto con discarico, deducendo di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali e che la parifica incombe sull’Ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto il profilo della parificazione. Il conto risulta privo dell’attestazione di conformità con le scritture contabili dell’Ente. L’Ente aveva richiamato la deliberazione del Consiglio comunale con cui sarebbe stato preso atto dell’esito del controllo effettuato dal responsabile del servizio finanziario.

Il Collegio esclude che tale deliberazione possa supplire alla parifica: si tratta di atto di un organo diverso, con carattere meramente ricognitivo di un’attività asseritamente già svolta, e non di diretta attestazione di conformità da parte del soggetto a ciò deputato. In assenza della parificazione, non può ritenersi soddisfatto, nemmeno in chiave sostanzialistica, il requisito di cui all’art. 140, comma 1, c.g.c.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile consolidata (Sez. Piemonte n. 468/2019; Sez. Lazio nn. 669 e 670 del 2 luglio 2012; Sezioni Riunite n. 22/2016/QM), condivisa dalla Sezione (Sez. Veneto n. 12/2025): l’assenza del visto di parifica, o comunque dell’opposta nota di osservazioni anche negativa della struttura di controllo interna, impedisce qualsiasi verifica giudiziale. La parifica è fase imprescindibile ai fini della procedibilità del giudizio sul conto (Sez. III App. n. 542/2017; Sez. Sicilia n. 432/2020; Sez. Marche n. 366/2021).

Da tale orientamento discende la declaratoria di improcedibilità del giudizio (Sez. Veneto n. 64/2026; Sez. Campania n. 328/2025; Sez. Basilicata n. 53/2025). Restano assorbite le ulteriori questioni, compresa quella relativa alla mancata notificazione della relazione istruttoria a uno degli agenti contabili, tardivamente eccepita dopo l’udienza pubblica.

Quanto alla mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., la Sezione la qualifica come irregolarità non riferibile all’agente contabile ma all’Amministrazione, che dovrà provvedere per il futuro a predisporla e inviarla alla Sezione giurisdizionale. Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *