Prescrizione del danno erariale dalla delibera che dispone l’alienazione, non dall’atto esecutivo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 129 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, la prescrizione dell’azione erariale decorre dal momento in cui la condotta lesiva ha trovato definitiva realizzazione, che coincide con l’atto deliberativo che dispone l’alienazione di beni pubblici, e non con il successivo atto di vendita, qualora quest’ultimo abbia natura meramente esecutiva di decisioni già assunte dall’amministrazione. La fattispecie di danno a formazione progressiva si cristallizza con l’adozione della delibera consiliare di ricomprendere gli immobili nel piano delle alienazioni e delle delibere di giunta di approvazione della variante urbanistica e di assegnazione dei terreni. La sottoscrizione del rogito notarile, antecedente alla notifica degli inviti a dedurre di oltre cinque anni, non è idonea a interrompere il decorso del termine quinquennale, poiché costituisce atto esecutivo di scelte già compiute e non determina la produzione del danno.
Il Fatto
La Procura regionale per l’Umbria aveva convenuto in giudizio il Sindaco, gli assessori, il segretario generale, il vicesegretario e il responsabile del settore edilizia di un Comune, per un’ipotesi di danno erariale derivante dalla mala gestio di un’area a destinazione produttiva. Secondo l’accusa, l’attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi sarebbe avvenuta senza adeguata causa giustificativa e in carenza di standard pubblici a verde e parcheggi, eliminati e ceduti ai soggetti assegnatari delle aree.
La Sezione giurisdizionale regionale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando i convenuti per una quota di danno di euro 41.310,73 ciascuno, mentre la Procura aveva insistito per la condanna a titolo doloso e per l’intero. La sentenza era stata appellata da tutte le parti private e dalla Procura regionale. In via preliminare, gli appellanti avevano eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, sostenendo che la condotta lesiva si fosse già realizzata nel 2016, con l’assegnazione degli ultimi lotti del P.I.P., e non il 30 novembre 2017, data della sottoscrizione dell’atto di compravendita.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha riunito gli appelli e ha affrontato prioritariamente la questione della prescrizione, ritenendola fondata. Il Collegio ha osservato che la realizzazione del P.I.P. è avvenuta attraverso una fattispecie a formazione progressiva, in cui l’alienazione del 30 novembre 2017 costituisce solo l’ultimo passaggio cronologico, ma la condotta contestata si è maturata in epoca precedente.
Richiamando la disciplina regionale umbra in materia di dotazioni territoriali minime, la Corte ha evidenziato che la deliberazione consiliare n. 3 del 28 marzo 2017 aveva già ricompreso gli immobili nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ex art. 58 del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, motivando l’operazione con la presenza di due sole aziende nell’area del P.I.P. A questa avevano fatto seguito le delibere di giunta di adozione e approvazione della variante urbanistica e di assegnazione dei terreni alle ditte confinanti.
Il Collegio ha quindi ritenuto che la fattispecie avesse trovato definitiva realizzazione con l’adozione di tali deliberazioni, e che la vendita del 30 novembre 2017 avesse natura meramente esecutiva di decisioni già assunte. Ne consegue che, alla data di notifica degli inviti a dedurre, avvenuta nel novembre 2022, il termine quinquennale di prescrizione ex art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994 era già maturato.
Avendo accolto l’eccezione preliminare, la Corte ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi di appello, compreso quello della Procura volto a sostenere l’insussistenza della prescrizione e a ottenere una condanna per un importo maggiore. L’appello incidentale della Procura è stato pertanto respinto e la sentenza di primo grado integralmente annullata, con compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
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Nota della Redazione
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