Danno all’immagine da assenteismo senza clamor fori liquidato equitativamente (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 31 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie della falsa attestazione della presenza in servizio, di cui all’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001, integra gli estremi della responsabilità amministrativa ex art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, la quale prescinde dalla responsabilità penale e dalla formazione del giudicato, potendo il giudice contabile pervenire a un accertamento dei fatti diverso da quello del giudice penale, atteso il diverso criterio legale di accertamento del “più probabile che non”. Per la configurazione del danno all’immagine della pubblica amministrazione non è necessario il clamor fori, che incide esclusivamente sulla quantificazione, essendo la lesione integrata dalla violazione dei doveri di registrazione della presenza in servizio, che incrina la fiducia dei consociati nella legalità e nel buon andamento dell’azione amministrativa. Il danno all’immagine, a seguito della declaratoria di incostituzionalità del tetto delle sei mensilità (Corte cost. n. 61/2020), va liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., sulla base degli indici soggettivi e oggettivi elaborati dalle Sezioni Riunite. Non residua, invece, danno patrimoniale quando la prestazione lavorativa, ancorché resa in sostituzione del collega formalmente in servizio, abbia comunque arrecato una concreta utilità all’amministrazione, applicandosi la regola della compensatio lucri cum damno ex art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994.
Il Fatto
La Procura Regionale conveniva in giudizio due medici, coniugi, in servizio presso il Servizio di emergenza-urgenza di un ospedale, per aver reciprocamente e falsamente fatto risultare la propria presenza in servizio nei turni assegnati, mediante timbratura del cartellino del coniuge o attestazioni mendaci, quando le prestazioni di soccorso venivano in realtà effettuate dall’altro coniuge, formalmente assente. La Procura contestava un danno patrimoniale da assenteismo, quantificato negli emolumenti erogati per i periodi di assenza ingiustificata, e un danno all’immagine. I convenuti eccepivano la prescrizione dell’azione, l’insussistenza del danno, la mancanza di dolo e chiedevano la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale pendente in appello, nonché, in subordine, l’esercizio del poter riduttivo e l’applicazione della compensatio lucri cum damno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’istanza di sospensione del giudizio, richiamando il principio per cui tra processo penale e giudizio contabile non sussiste pregiudizialità in senso tecnico. La reciproca indipendenza dei giudizi è, nella specie, rafforzata dalla speciale disciplina di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, che configura una responsabilità per danno patrimoniale e all’immagine a prescindere dall’accertamento penale, escludendo l’applicabilità dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 che subordina l’azione per danno all’immagine al giudicato penale di condanna.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha escluso che il provvedimento disciplinare del 2018, pur conoscendo la condotta illecita, avesse determinato la compiuta scoperta del danno, mancando la sua individuazione quantitativa. Il dies a quo è stato individuato nella comunicazione dell’esercizio dell’azione penale da parte della Procura della Repubblica, intervenuta il 06/10/2020, con la trasmissione della richiesta di rinvio a giudizio. La prescrizione è stata, inoltre, interrotta dalla costituzione di parte civile delle ASL nel processo penale, con efficacia interruttiva permanente per tutta la durata del giudizio.
Nel merito, il Collegio ha accertato la sussistenza della condotta antigiuridica tipica prevista dall’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001, evidenziando come la pluralità di elementi probatori, acquisiti nei procedimenti disciplinare e penale, fosse liberamente utilizzabile nel giudizio contabile secondo la regola del “più probabile che non”. Ha, altresì, ritenuto integrato l’elemento soggettivo del dolo generico, essendo sufficiente la volontarietà e consapevolezza della falsa attestazione, a prescindere dalla prova di un intento di arricchimento personale, desumibile dalla frequenza e dalle modalità fraudolente delle condotte.
Quanto al danno patrimoniale, la Corte ha accolto l’eccezione di compensatio lucri cum damno. Pur non essendo stata provata l’avvenuta ripetizione degli emolumenti, è emersa l’effettività del vantaggio conseguito dall’amministrazione, consistente nell’aver comunque assicurato la continuità delle prestazioni di emergenza-urgenza ad opera di un medico di pari qualifica. L’identità causale tra danno e vantaggio, entrambi riconducibili all’illecito scambio di turni, e la corrispondenza dell’utilità ai fini istituzionali hanno indotto il Collegio a escludere la risarcibilità del danno patrimoniale, non essendo emerse differenze di compenso tali da inficiare l’equivalenza delle prestazioni.
Il danno all’immagine è stato, invece, ritenuto sussistente, essendo la lesione configurabile a prescindere dalla diffusione mediatica della vicenda. La Corte ha, quindi, proceduto alla liquidazione in via equitativa, applicando i criteri soggettivi e oggettivi di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2003, e ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento di € 4.000,00 complessivi, pari a € 2.000,00 per ciascuna ASL, con rivalutazione e interessi, escluso il poter riduttivo per la natura dolosa della condotta.
Nota della Redazione
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