Invalidità superiore al 74% e contribuzione figurativa: rileva il quadro clinico completo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 77 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della contribuzione figurativa di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 presuppone il riconoscimento di un’invalidità superiore al 74 per cento, accertata sul quadro clinico complessivo del lavoratore e non sulla sola patologia principale. Il giudice, nel valutare la domanda, deve considerare tutte le infermità documentate, applicando i criteri tabellari vigenti e la formula riduzionistica di Balthazard per le invalidità plurime. Il giudizio espresso dagli organi medico-legali dell’INPS è superabile quando non abbia tenuto conto delle altre patologie debitamente documentate. Il parere del CTU, se correttamente motivato e analiticamente riferito alle singole infermità, integra il fondamento della decisione.
Il Fatto
La ricorrente, dopo aver presentato domanda all’INPS, agisce dinanzi alla Corte dei conti per il riconoscimento di un’invalidità superiore al 74 per cento e del conseguente diritto alla contribuzione figurativa. La Commissione medica, in sede di revisione, aveva accertato una percentuale del 70 per cento, ritenuta non sufficiente per l’accesso al beneficio. Il ricorso lamenta che le plurime patologie sofferte comportino una condizione invalidante superiore a quella riconosciuta.
Nel giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito; l’INPS si è costituito evidenziando che la domanda non era supportata da elementi probatori successivi alla visita collegiale. La documentazione sanitaria in atti risultava solo precedente a tale visita. Il processo è stato definito nei confronti del Ministero per mancato rinnovo regolare della notifica, mentre è stata disposta CTU medico-legale.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene alla determinazione della percentuale di invalidità rilevante per l’accesso ai benefici di legge. Il Decidente richiama il testo dell’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, che riconosce ai lavoratori con invalidità superiore al 74 per cento il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, entro il limite massimo di cinque anni.
Il CTU, esaminata la documentazione in atti, ha ritenuto riduttivo il giudizio della Commissione medica dell’INPS, che aveva considerato esclusivamente la patologia oncologica e non le altre infermità documentate. Il Collegio ha quindi proceduto alla valutazione analitica delle singole affezioni, assegnando a ciascuna una percentuale tabellare e applicando la formula riduzionistica di Balthazard per le invalidità plurime.
Il giudice condivide integralmente le valutazioni del perito d’ufficio. La relazione è giudicata correttamente motivata, analitica in relazione alle singole infermità, logicamente coerente e completa, e rispettosa del contraddittorio tecnico tra le parti. Il parere ha preso in esame tutte le patologie riscontrate dalla documentazione medica, applicando i parametri normativi vigenti, senza che siano emersi elementi per discostarsene.
Su queste basi la Corte dichiara sussistente il requisito dello stato di invalidità superiore al 74 per cento, nella specie pari al 76 per cento, con decorrenza dalla visita di revisione, riconoscendo il diritto al beneficio della contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. Le spese sono compensate, in considerazione della complessità delle questioni mediche e del comportamento delle parti; nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità del processo.
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Nota della Redazione
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