Parere negativo TUSP su costituzione società CNR per infrastruttura PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 111 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Corte dei conti rende ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP non si esaurisce in un controllo di astratta compatibilità della partecipazione societaria con i fini istituzionali dell’ente, ma investe la stretta necessità in concreto dell’operazione, la sua sostenibilità finanziaria e la sua convenienza economica. L’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione mista deve perciò recare analitica motivazione sulla scelta del modello societario esterno, sulla congruità delle fonti di copertura e sull’attendibilità dei parametri di ricavo. Il parere è negativo quando l’ente non abbia valutato ipotesi alternative, quando il piano finanziario presenti esborsi privi di copertura e quando il business plan si fondi su presupposti privi di riscontri esterni, nonché quando il consistente ridimensionamento del valore del progetto non sia stato argomentato in ordine alla persistente capacità di perseguire gli obiettivi originari.

Il Fatto

Il CNR ha trasmesso alla Sezione del controllo sugli enti la delibera del proprio Consiglio di amministrazione con cui ha approvato la costituzione e la conseguente partecipazione a una società a responsabilità limitata, con una quota pubblica del 49 per cento e una privata del 51 per cento, destinata alla realizzazione e alla gestione di un’infrastruttura tecnologica d’innovazione finanziata nell’ambito del PNRR. L’ente ha chiesto il parere previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dalla legge n. 118 del 2022.

La vicenda procedimentale muove da un avviso ministeriale, da una prima gara dichiarata deserta per la selezione di un partner privato in un partenariato contrattualizzato e dalla successiva scelta di un partenariato istituzionalizzato. All’esito di una seconda procedura è pervenuta una sola offerta, di importo molto inferiore al valore del cofinanziamento previsto negli atti di gara, con conseguente riduzione del capitale sociale e del valore complessivo dell’intervento.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma anzitutto la propria competenza. L’art. 5, comma 4, TUSP intestа il parere, per gli atti degli enti assoggettati a controllo ai sensi della legge n. 259 del 1958, alla Sezione del controllo sugli enti. I criteri di riparto elaborati dalle Sezioni Riunite — partenariato esteso, finalizzazione al PNRR, collegamento con la struttura ministeriale, pluralità di soci pubblici — sono di stretta interpretazione e richiedono il contestuale concorso di tutti i presupposti. Nel caso di specie opera il solo CNR, con un unico socio privato selezionato mediante evidenza pubblica, senza collegamento diretto con la struttura ministeriale né plurisoggettività pubblica: la competenza spetta dunque alla Sezione adita.

Superata la verifica dei presupposti oggettivo e soggettivo, la Corte passa al merito. Sul vincolo tipologico rileva che la società è costituita in forma di s.r.l., ammessa dall’art. 3 TUSP, e che l’oggetto sociale rientra tra le finalità dell’art. 4 TUSP. Il punto decisivo è però l’onere motivazionale. La verifica sulla “necessità della società” impone di accertare la stretta necessità in concreto dell’operazione, non la sua astratta compatibilità. La delibera non spiega perché si sia scelto il modello societario esterno né perché si sia abbandonato il partenariato contrattualizzato, non risultando valutata l’ipotesi di reiterazione della prima gara, eventualmente a condizioni economiche diverse, dopo il ridimensionamento del contributo.

La Sezione rileva inoltre che non appare celebrata una vera gara a doppio oggetto, poiché la procedura ha riguardato la sola selezione del socio privato, senza atto concessorio o appalto di gestione. Restano così non chiarite la destinazione dell’infrastruttura e la sorte della società al termine del quindicennio di gestione, non essendo adeguatamente superati i dubbi sulla dismissione della quota privata prima della conclusione del periodo di gestione.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Corte distingue l’accezione soggettiva e quella oggettiva. Sotto il primo profilo, gli stanziamenti attestati non coprono integralmente gli esborsi previsti, in particolare una quota del contributo ministeriale da versarsi entro il 2026 e il finanziamento soci infruttifero. Sotto il secondo, il business plan fonda la redditività su canoni di locazione, vendita di servizi e cessione di startup privi di criteri di confronto esterni e oggettivi. Soprattutto, non è motivato il consistente ridimensionamento del valore complessivo del progetto, che non consente di ritenere dimostrata la capacità dell’operazione rimodulata di raggiungere gli obiettivi originari.

Da qui il parere negativo, esteso alla convenienza economica e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La Corte ricorda infine che, in caso di parere negativo, l’amministrazione che intenda procedere egualmente deve motivare analiticamente le ragioni del dissenso e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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