Dipendenza da causa di servizio e onere della prova nella pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 29 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, la causa di servizio richiesta dall’art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 postula che i fatti di servizio abbiano operato come causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità, anche in concorso con la predisposizione organica, secondo l’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973. Grava sul ricorrente, ex art. 2697 c.c., l’onere di allegare e provare profili concreti del servizio espletato che, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possano dispiegare attitudine eziologica o concausale. Il giudizio medico-legale espresso a seguito di visita diretta, se congruamente motivato sul piano logico-scientifico e coerente con la documentazione in atti, è idoneo a fondare il rigetto della domanda. Le controversie sull’equo indennizzo esulano dalla giurisdizione contabile e appartengono al giudice del rapporto di lavoro.

Il Fatto

Il ricorrente, già primo Maresciallo dell’esercito in congedo dal settembre 2021, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità del rachide — ernia e protrusioni discali e spondiloartrosi diffusa — sia ai fini dell’equo indennizzo, sia ai fini della pensione di invalidità privilegiata. A fondamento dell’istanza ha rappresentato di aver svolto, nel corso della carriera, numerose missioni in Italia e all’estero e di aver subito un infortunio nel settembre 2015 durante un addestramento ginnico-sportivo.

La C.M.O. aveva ascritto a tabella B le discopatie e dichiarato non classificabile la spondiloartrosi. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva poi escluso per entrambe le patologie la dipendenza dal servizio; il Ministero della Difesa, conformandosi, aveva respinto l’istanza di equo indennizzo, e l’amministrazione previdenziale aveva negato il trattamento privilegiato richiamando l’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001. Il militare ha quindi adito la Corte dei conti, contestando il parere del Comitato e chiedendo l’annullamento dei provvedimenti sfavorevoli e una CTU. Il giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS e affidato l’accertamento medico-legale a una commissione presso la Sezione, che ha confermato l’assenza di nesso eziologico.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo di giurisdizione. Le questioni relative all’equo indennizzo, osserva, non attengono al rapporto previdenziale e restano estranee al perimetro della giurisdizione contabile, rientrando in quella del giudice del rapporto di lavoro. La relativa domanda è pertanto dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, declinata ex art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 in favore del giudice amministrativo, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda in caso di riassunzione nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 17, comma 2, c.g.c.

Nel merito, la Corte esclude profili di inammissibilità del ricorso per la parte pensionistica: le domande amministrative propedeutiche erano state proposte e il giudice contabile può accertare la dipendenza dal servizio dell’infermità quando essa sia stata richiesta anche al fine di conseguire la pensione privilegiata. Richiama, sul punto, le Sezioni riunite n. 12/2023 e la locale sezione d’Appello n. 94/2024.

Passando al fondamento della pretesa, la Corte ricostruisce il quadro normativo: la causa di servizio è condizione per il trattamento privilegiato, e rilevano anche i fattori concausali dipendenti dal servizio, pur concorrenti con la predisposizione organica, quando abbiano facilitato l’insorgenza della patologia o ne abbiano influito sul decorso. Tuttavia, osserva, l’onere di provare i profili del servizio a vocazione causale o concausale ricade sul ricorrente.

Nel caso concreto, la commissione medico-legale nominata con ordinanza istruttoria ha escluso il nesso eziologico, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria e il rapporto informativo: in quest’ultimo non risultavano compiti di movimentazione manuale dei carichi, traumi in servizio con lesioni vertebrali, né mansioni comportanti posture incongrue prolungate. Il giudizio medico-legale, reso dopo visita diretta con l’assistenza del consulente di fiducia, è giudicato congruamente motivato, coerente con gli atti e non contrastato da note critiche. Le allegazioni del ricorrente su carichi e sforzi fisici sono ritenute generiche, così come il ricorso a cure e congedi non basta a dimostrare la correlazione tra malattia e servizio.

La Corte definisce quindi la controversia con il criterio della ragione più liquida, incentrata sull’insussistenza del requisito della causa di servizio. Per la parte relativa alla pensione privilegiata il ricorso è rigettato; le spese sono compensate in ragione della complessità delle questioni e della necessità della consulenza tecnica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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