Spese di rappresentanza e fondo economale: procedure distinte, esito senza addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 39 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha ad oggetto esclusivamente l’operato dell’agente contabile, la cui condotta è scriminata dall’autorizzazione dell’organo competente, sicché le spese discrezionali autorizzate dalla Giunta non possono essere addebitate all’economo. Le spese di rappresentanza, pur ammissibili nel merito quando rientrano nelle fattispecie del regolamento comunale (atti di cortesia in occasione di manifestazioni o riconoscimento ai volontari), richiedono la procedura dello specifico regolamento con stanziamento di bilancio e pubblicazione nell’elenco annuale ex art. 16, c. 26, d.l. n. 138/2011, non potendo essere sostenute tramite il fondo economale. Le spese per i pasti dei componenti di commissioni di concorso non costituiscono spese di rappresentanza né economali, ma vanno rimborsate come spese per missioni.

Il Fatto

Il magistrato istruttore ha rimesso al Collegio l’esame del conto giudiziale presentato dall’economo del Comune di Brennero per l’esercizio finanziario 2022, segnalando alcune irregolarità in relazione a specifici buoni economali: spese postali del mese di dicembre, contributi per una gita aziendale, un regalo per la scuola materna, pranzi per la commissione di concorso e altre spese qualificabili come di rappresentanza. La Procura regionale, condividendo i rilievi, ha chiesto la dichiarazione di parziale irregolarità del conto e la condanna dell’agente per l’importo complessivo di euro 1.983,20, sostenendo l’incompatibilità delle spese con il fondo economale. L’Amministrazione ha depositato memoria difensiva, eccependo l’assenza di danno patrimoniale, la buona fede dell’agente e la natura eccezionale o comunque legittima delle singole spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ritenuto il conto procedibile, nonostante il deposito tardivo del documento munito del visto di regolarità della segretaria comunale, trattandosi del medesimo conto e potendosi escludere, in mancanza di diverse contestazioni, un errore materiale nel primo caricamento a sistema. Ha poi respinto l’eccezione della Procura sulla mancata disciplina regolamentare del reintegro del fondo economale, osservando che le eventuali lacune del regolamento non sono imputabili all’economo e che nel caso di specie erano state adottate le delibere di liquidazione da parte della Giunta comunale.

Nel merito, il Collegio ha distinto le diverse tipologie di spesa. Il buono relativo alle spese postali è stato ritenuto regolare, in quanto tali esborsi configurano “spese minime” e le modalità di rendicontazione affievoliscono eccezionalmente il principio di annualità. I buoni per la gita aziendale, pur qualificati come spese non compatibili con il fondo economale, non hanno determinato l’addebito all’agente, la cui condotta è stata ritenuta scriminata dall’autorizzazione della Giunta comunale con delibera n. 190/2022.

Quanto al buono per il regalo di San Nicolò e ai buoni per le spese di rappresentanza (volontari, commissione valanghe, comitato educativo e Prima Messa Novella), il Collegio li ha ricondotti alle fattispecie ammissibili dell’art. 3 del regolamento comunale. Tuttavia, ha precisato che sul piano procedurale nessuna di queste spese avrebbe dovuto essere sostenuta in via economale, bensì secondo l’apposito regolamento con stanziamento di bilancio e la prescritta pubblicazione. Il buono per i pranzi della commissione di concorso è stato invece qualificato come spesa per missioni, da rimborsare direttamente ai componenti.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato il conto parzialmente irregolare senza addebito, rilevando l’assenza di un danno patrimoniale e la buona fede dell’agente contabile, e ha compensato le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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