Prescrizione del danno erariale e occultamento doloso nella percezione del contributo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 138 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale da indebita percezione di contributi pubblici, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il danno si esteriorizza, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile come ingiusto, secondo parametri di ordinaria diligenza del danneggiato. L’occultamento doloso, che può assumere forma anche omissiva e non richiede una condotta ulteriore rispetto a quella causativa del danno, non sussiste quando l’amministrazione era in grado di acquisire gli elementi rilevanti attingendo alla documentazione già in suo possesso. In tal caso la decorrenza del termine non viene differita e la domanda di risarcimento è soggetta a prescrizione.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Corte dei conti conveniva in giudizio, nella qualità di rappresentante legale di una società editrice, il soggetto destinatario di una richiesta risarcitoria per il danno asseritamente derivante dalla differenza tra un contributo pubblico erogato nel 2011 e la somma rideterminata in sede di parziale annullamento in autotutela adottato nel marzo 2021. Il danno contestato ammontava alla differenza conseguente alle irregolarità emerse nei controlli sulla determinazione del contributo.

La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con la sentenza n. 352/2022, accoglieva integralmente la domanda. L’appellante proponeva appello deducendo, tra l’altro, l’erronea individuazione del termine di decorrenza della prescrizione e l’insussistenza di un occultamento doloso, avendo egli depositato, entro il termine di decadenza, la documentazione richiesta dall’amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello affronta in via preliminare il motivo relativo alla prescrizione. Richiamando gli approdi della giurisprudenza civile in tema di danno ingiusto, il Collegio ribadisce che il termine decorre dal momento di esteriorizzazione del danno, ossia quando esso diviene percepibile non solo come modificazione patrimoniale negativa, ma anche riconoscibile come ingiusto. La valutazione va condotta secondo parametri oggettivi, che impongono di verificare la conoscibilità del danno da parte del danneggiato con ordinaria diligenza.

Il Collegio rimarca che l’occultamento doloso può assumere forme sia commissive sia omissive e non deve necessariamente consistere in una condotta ulteriore rispetto a quella causativa del danno, potendo quest’ultima stessa, per le sue concrete modalità, integrare la condotta di occultamento. Il differimento della decorrenza presuppone però che la condotta abbia realmente impedito la conoscibilità oggettiva del danno.

Nel caso di specie il Collegio ritiene insussistente il contestato occultamento. Dalla documentazione acquisita — tra cui il bilancio al 31/12/2011, la relazione di approvazione del bilancio di esercizio e la relazione della società di revisione — emerge che la società richiedente non tacque alcuna circostanza, ma portò a conoscenza dell’amministrazione di aver incaricato un consulente esterno per predisporre un progetto di ristrutturazione dei debiti. A ciò si associano le dichiarazioni rese in sede penale.

Il complesso documentale forniva quindi all’amministrazione gli elementi necessari per percepire la possibile incidenza della ristrutturazione sul quantum del contributo. Tali elementi, ad un tempo causali del danno e potenzialmente costitutivi di occultamento, erano noti ben più di cinque anni prima della costituzione di parte civile e della notifica dell’invito a dedurre. La prescrizione risultava pertanto maturata già nel 2012.

L’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori censure. La Corte dichiara la prescrizione, respinge la domanda proposta in primo grado e compensa integralmente le spese, trattandosi di pronuncia su questione esclusivamente preliminare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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