Danno all’immagine: improponibile per fatti anteriori al codice contabile (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 66 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della pubblica amministrazione resta subordinata, quanto ai fatti anteriori al 7 ottobre 2016, alla sussistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Il rinvio operato dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 all’art. 7 della legge n. 97/2001 è di tipo materiale o statico: la sua abrogazione ad opera dell’art. 4 dell’allegato 3 al d.lgs. n. 174/2016 non ne ha travolto i limiti. L’ampliamento del catalogo dei reati conseguente all’art. 51, comma 7, c.g.c. ha natura sostanziale e non retroagisce, non operando alcuna espressa previsione in tal senso.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, chiedendone la condanna per il danno arrecato all’immagine e al prestigio dell’amministrazione. Il dipendente era stato condannato in sede penale per accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e favoreggiamento personale, reati aggravati dalla qualifica di pubblico ufficiale, con sentenza confermata in appello e dalla Suprema Corte. I dati personali della persona offesa erano stati comunicati ad un terzo, che li aveva utilizzati per tentare un’estorsione.
Il primo giudice aveva rigettato la domanda. La Procura ha proposto appello, sostenendo che il rinvio dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 all’art. 7 della legge n. 97/2001 dovesse qualificarsi come dinamico e che, per effetto del codice della giustizia contabile, il catalogo dei reati presupposto fosse ormai esteso a tutti i delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni. L’appellato ha contestato l’ampliamento e si è opposto alla sospensione del giudizio in attesa della questione di massima deferita alle Sezioni Riunite.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento muovendo dall’art. 7 della legge n. 97/2001, che la stessa Corte qualifica come fonte dei presupposti di azionabilità del danno all’immagine, richiamato espressamente dal lodo Bernardo. Il limite, secondo questa lettura, è costituito dalle sole sentenze irrevocabili di condanna per i delitti previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
Il Collegio richiama il proprio precedente della Sezione d’Appello n. 101/2024 e la giurisprudenza d’appello ivi considerata, che ha qualificato il rinvio come materiale o statico. Trattandosi di rinvio a norma determinata ed esattamente individuata, i limiti della norma rinviata si incorporano in quella rinviante e sopravvivono all’abrogazione disposta dall’art. 4 dell’allegato 3 al d.lgs. n. 174/2016.
La Corte prende atto dell’indirizzo opposto, che ipotizza l’ampliamento del novero dei reati per effetto dell’art. 51 c.g.c., e ne condivide l’affermazione finale: l’ampliamento può riguardare solo i fatti dannosi perfezionatisi dopo l’entrata in vigore del codice. La limitazione precedente ha infatti natura sostanziale, come già ritenuto dalla giurisprudenza contabile richiamata, e la disposizione che ne modifica il contenuto non può valere che per il futuro.
Nel caso concreto i fatti contestati risultano commessi nel dicembre 2014, dunque prima del 7 ottobre 2016. Opera quindi il principio sancito dall’art. 11 delle preleggi, non essendo prevista alcuna retroattività. Il Collegio respinge la tesi della Procura secondo cui rilievo decisivo spetterebbe alla data della sentenza di condanna: ciò che conta è il comportamento materiale che ha causato il danno, non la data del suo accertamento giudiziale.
Di conseguenza la richiesta di sospensione del processo, in attesa della decisione delle Sezioni Riunite, non è accolta, risultando in ogni caso i fatti anteriori all’entrata in vigore del codice. L’appello è respinto, ma la motivazione della sentenza impugnata è riformata: l’azione del PM va dichiarata improponibile. In ragione della natura di rito della pronuncia, le spese legali e di giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
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Nota della Redazione
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