Revoca nulla osta per discordanza CCNL e improcedibilità per carenza interesse (TAR Lombardia n. 3042 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione procede al riesame in autotutela dell’istanza e la procedura si definisce positivamente con il contratto di soggiorno e con la richiesta di rilascio del permesso. La caducazione dell’interesse alla decisione nel merito discende dalla sopravvenuta eliminazione degli effetti pregiudizievoli dell’atto impugnato. Le spese di lite possono essere compensate in ragione del riesame operato dall’amministrazione e della limitata attività processuale connessa all’esito in rito.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico dell’Immigrazione della Prefettura di Milano ha revocato il nulla osta all’ingresso sul territorio italiano, rilasciato nell’ambito dei flussi programmati con il D.P.C.M. 21.12.2021. A fondamento della revoca l’amministrazione ha ritenuto che dal modello Unilav acquisito in fase istruttoria emergesse l’applicazione, da parte del datore di lavoro, del C.C.N.L. Edilizia-Industria, in contrasto con le dichiarazioni rese in sede di domanda.

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria e manifesta infondatezza dell’atto. Costituitasi l’amministrazione per resistere, il Tribunale ha dapprima sospeso il provvedimento in sede cautelare, ritenendo le discordanze tra istanza e comunicazione Unilav mere incongruenze non rilevanti. Successivamente la difesa erariale ha depositato una nota con cui la Prefettura ha comunicato di aver riesaminato in autotutela la posizione, superando la discrepanza e definendo positivamente la procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, dopo la sospensiva, l’amministrazione ha proceduto al riesame in autotutela dell’istanza. All’esito di ulteriori adempimenti istruttori, la Prefettura ha ritenuto superabile la discordanza tra il CCNL indicato nella domanda e quello riconosciuto al momento della stipula del contratto di lavoro, osservando che entrambi i settori risultano previsti dall’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 27 settembre 2023.

Sulla base di tale rivalutazione, il datore di lavoro e il lavoratore hanno sottoscritto il contratto di soggiorno ed è stato compilato il Mod. 209 per il rilascio del permesso di soggiorno, con definizione positiva dell’intera procedura. Ne deriva che l’atto impugnato ha esaurito i propri effetti pregiudizievoli.

Il Tribunale osserva pertanto che il ricorrente, alla luce della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell’inoltro del Mod. 209, non ha più alcun interesse alla coltivazione dell’impugnativa né alla decisione nel merito della causa. La sopravvenuta definizione favorevole della vicenda determina il venir meno dell’interesse che sorreggeva il ricorso.

Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione, tenuto conto del riesame effettuato dall’amministrazione e della limitata attività difensiva connessa all’esito in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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