Responsabilità amministrativa tipizzata per incarichi esterni e riparto dell’onere probatorio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 135 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del divieto di rinnovo e proroga degli incarichi individuali conferiti a soggetti esterni, sancito dall’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, integra una fattispecie di responsabilità amministrativa tipizzata, a connotazione sanzionatoria, per la quale il legislatore collega direttamente al fatto la responsabilità del dirigente. Non sussiste tuttavia alcun automatismo tra illegittimità del provvedimento e configurabilità del danno erariale: il giudice contabile deve accertare l’evento dannoso e il nesso di causa. Il danno coincide con il solo esborso non dovuto, esclusa la parte riferibile a incarichi legittimi, e va ridotto delle utilità effettivamente ritratte dall’amministrazione, il cui onere di allegazione e prova grava sul convenuto. La quantificazione al lordo delle ritenute fiscali è corretta, perché l’esborso comprende gli importi dovuti per obblighi tributari e contributivi.

Il Fatto

La Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Piemonte ha citato a giudizio i vertici e i dirigenti di una azienda sanitaria per il danno erariale derivante dal conferimento e dalle successive proroghe di un incarico di prestazione libero professionale a un professionista esterno, in assenza dei presupposti di legge. La sentenza di primo grado aveva accertato la responsabilità di alcuni convenuti, con quote differenziate, e respinto la domanda verso altri.

Contro quella decisione hanno proposto appello principale, incidentale e incidentale autonomo i vari condannati e la stessa Procura regionale. La questione centrale, per il giudice di appello, è se il ricorso a risorse esterne e la sua reiterazione, in violazione dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, comporti di per sé danno erariale e quale sia il regime di imputazione soggettiva del pregiudizio.

La Motivazione della Corte

La sezione riunisce gli appelli, dichiara estinto il giudizio verso una convenuta deceduta e inammissibile l’appello di un ricorrente per difetto di ius postulandi del difensore non iscritto all’albo speciale dinanzi alla Corte dei conti, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla nullità dell’atto privo della firma del codifensore abilitato.

Nel merito la Corte ricostruisce la cornice. L’illegittimità del provvedimento amministrativo è condizione necessaria ma non sufficiente della responsabilità: non esiste automatismo tra illegittimità, colpa grave e danno. Fa eccezione la responsabilità amministrativa tipizzata, in cui è il legislatore a collegare immediatamente la violazione alle conseguenze risarcitorie. Le modifiche introdotte dal d.l. n. 101/2013, convertito in l. n. 125/2013, e poi dalla l. n. 135/2012 richiamata nel testo, estendono all’art. 7, comma 6 la nullità dei contratti e la responsabilità dei dirigenti previste dall’art. 36, comma 5-quater.

Sul primo gruppo di censure la sezione conferma la responsabilità per la proroga del 2016, adottata in aperta violazione del divieto di rinnovo, mentre riforma la decisione quanto alla deliberazione del 2015, riqualificando la nota del dirigente come mera iniziativa istruttoria e non come proposta, e riconoscendo che quell’incarico aveva oggetto specifico, durata definita e coerenza con il cronoprogramma regionale. Ne consegue la riduzione del danno, già quantificato, e dei conseguenti importi di condanna.

La Corte conferma invece il rigetto dell’appello della Procura regionale. La compensatio lucri cum damno ex art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994 richiede la ricorrenza congiunta di quattro presupposti, tra cui l’accertamento di un vantaggio economico con la stessa causa del danno e l’onere probatorio a carico del convenuto, anche per presunzioni. Quanto alle posizioni assolte in primo grado, la delega di firma, distinta dalla delega di funzione, non altera l’imputazione dell’atto, e la sfera del direttore sanitario non ricomprende le scelte gestionali di natura amministrativa.

Infine la quantificazione al lordo è confermata, in coerenza con le Sezioni riunite n. 24/2020/QM, perché l’esborso non dovuto comprende anche gli importi tributari e contributivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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