Ottemperanza al giudicato: fuori le voci legate al servizio effettivo (C.G.A.R.S. n. 404 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza vale la regola generale, comune ai giudizi esecutivi, secondo cui non possono essere riconosciuti diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli fatti valere e affermati con la sentenza da eseguire, neppure se a essa conseguenti o collegati. Il giudice dell’ottemperanza è pertanto vincolato al contenuto del giudicato e non può estenderne la portata. La reintegrazione economica disposta a seguito dell’annullamento di un provvedimento di dispensa dal servizio riguarda gli emolumenti non erogati nel periodo di illegittima estromissione, con accessori e progressione economica, e non le voci correlate al servizio effettivamente prestato. Le domande relative a tali voci esulano dal giudicato. Il ricorso per ottemperanza è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’esecuzione si sia completata, ancorché in pendenza del giudizio.
Il Fatto
Un dipendente della Polizia di Stato era stato destinatario di un provvedimento di dispensa dal servizio, poi annullato in sede giurisdizionale. Con una sentenza resa in appello, questo Consiglio aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione per il periodo di illegittima estromissione, con interessi, rivalutazione monetaria e progressione economica, distinguendo tale pretesa dal risarcimento dei danni extrapatrimoniali.
Dopo la pronuncia, l’Amministrazione ha annullato il provvedimento di dispensa e ha dichiarato utile il periodo di estromissione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, lamentando l’incompleta esecuzione. Esperita l’istruttoria, ha contestato il mancato pagamento di alcune voci retributive, tra cui l’indennità di vigilanza di scalo, i buoni mensa, lo straordinario programmato e le indennità per servizi notturni, festivi ed esterni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la domanda relativa agli accessori del credito. Le somme sono state corrisposte, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, ancorché dopo la proposizione del ricorso. La relativa domanda è divenuta pertanto improcedibile. La circostanza rileva unicamente ai fini del regolamento delle spese tra le parti.
Quanto alle altre voci richieste, il Consiglio richiama la regola generale dei giudizi esecutivi: non possono riconoscersi diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli affermati con la sentenza da eseguire, anche se a essa collegati, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2015, n. 2003.
La sentenza da ottemperare limita espressamente la reintegrazione agli emolumenti non erogati ed esclude le somme che sono diretta conseguenza della presenza in servizio, mancando la corrispettività delle prestazioni. Le voci ulteriormente richieste remunerano il servizio effettivamente prestato, le ore aggiuntive o la presenza, in relazione a un orario che copre la fascia della pausa pranzo, e esulano dal giudicato.
Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, giudicandosi completa l’ottemperanza. Poiché l’esecuzione si è completata solo in pendenza del giudizio e per effetto di esso, il Collegio dispone la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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