Cure di altissima specializzazione all’estero: onere probatorio e verificazione tecnica (TAR Lombardia n. 3029 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione alla fruizione di prestazioni sanitarie presso centri di altissima specializzazione all’estero, l’art. 3, comma 5, della legge n. 595/1985 e il D.M. 3 novembre 1989 pongono a carico dell’assistito l’onere di allegare e dimostrare che la prestazione non sia ottenibile nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Il requisito della non ottenibilità in Italia non è integrato quando le strutture pubbliche o accreditate assicurino un trattamento scientificamente validato e privo delle controindicazioni proprie della prestazione richiesta. Le valutazioni tecnico-scientifiche espresse dal Centro Regionale di Riferimento e dall’amministrazione sanitaria sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta irragionevolezza e dell’evidente erroneità dei presupposti, in ragione dell’elevato gradiente tecnico della materia. La giurisdizione spetta al giudice amministrativo anche in caso di autorizzazione postuma, non configurandosi alcun automatismo nel diritto al rimborso.

Il Fatto

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale su una minore hanno impugnato i provvedimenti con cui l’ATS della Città Metropolitana di Milano aveva negato l’autorizzazione alla fruizione di prestazioni sanitarie di altissima specializzazione all’estero, unitamente ai pareri negativi del Centro Regionale di Riferimento.

La minore era affetta da una malformazione congenita già dalla nascita. I genitori avevano richiesto l’autorizzazione per eseguire presso il California Ear Institute un intervento in un unico tempo di ricostruzione del padiglione auricolare con materiale alloplastico, associato a canalplastica e ossiculoplastica. I sanitari italiani indicati dall’amministrazione avevano prospettato un percorso terapeutico differente, articolato in due tempi e con materiale autologo. Nella pendenza del giudizio l’intervento è stato comunque effettuato all’estero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La normativa di riferimento delinea un potere amministrativo che intermedia la pretesa dell’assistito, con la conseguenza che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando l’autorizzazione sia richiesta dopo l’esecuzione delle cure.

Nel merito, il Tribunale ha escluso la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché tra le parti si era instaurato un approfondito contraddittorio procedimentale, culminato nella istanza di riesame e nel successivo parere del Centro Regionale di Riferimento.

Il cuore della decisione risiede nella verificazione tecnica disposta ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. La relazione ha accertato che la prestazione richiesta non era ottenibile nelle strutture indicate dall’amministrazione, ma solo perché essa assicurava un trattamento diverso, scientificamente validato. Gli specialisti italiani proponevano la ricostruzione con cartilagine costale autologa, metodica corroborata da letteratura più solida rispetto all’uso del materiale alloplastico.

La verificazione ha confermato che la prestazione chirurgica richiesta non risultava caratterizzata da efficacia superiore, né funzionale né estetica, rispetto alla scelta praticata in Italia. Il percorso in due tempi con protesi acustiche osteointegrate era adeguato alle peculiarità del caso, con esito funzionale addirittura superiore. Le complicanze prospettate nel parere del Centro Regionale di Riferimento si sono poi effettivamente manifestate, con episodi infettivi ricorrenti e persistenza di ipoacusia trasmissiva.

La Sezione ha quindi confermato la legittimità dei dinieghi, non ravvisando incongruenze logiche manifeste sindacabili per eccesso di potere. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite e condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di verificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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