Servizio di igiene urbana: respinta la cautelare per prevalente interesse pubblico alla prosecuzione del servizio (TAR Puglia n. 322 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare proposta avverso l’aggiudicazione di un appalto di servizi, la valutazione del pregiudizio grave e irreparabile deve essere condotta alla luce del bilanciamento tra l’interesse del ricorrente e il prevalente interesse pubblico alla continuazione del servizio. Quando il servizio risulti già consegnato e avviato sotto riserva di legge, con attestazione di regolare svolgimento da parte dell’operatore economico subentrante, la tutela interdittale va negata, riservandosi al giudizio di merito l’approfondimento delle censure di illegittimità dedotte avverso la procedura di gara. La compensazione delle spese di fase consegue alla peculiarità e alla complessità delle questioni sollevate.
Il Fatto
Un operatore economico ha impugnato l’avviso di esito di gara e gli atti della procedura di affidamento del servizio di igiene urbana indetta da un Comune, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Con successivi motivi aggiunti la società ricorrente ha esteso l’impugnazione alla nota del RUP recante richiesta di giustificazioni, ai giustificativi dell’offerta dell’ATI aggiudicataria, al verbale di gara n. 8 del 26 marzo 2026 e al contratto di avvalimento stipulato dall’aggiudicataria, deducendo plurimi vizi di legittimità concernenti lo svolgimento del subprocedimento di verifica di congruità e il riparto di competenze tra RUP e Commissione giudicatrice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che le molteplici censure articolate dalla ricorrente richiedono un necessario approfondimento istruttorio e giuridico, riservato alla trattazione del merito della controversia. In sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, il Tribunale non ritiene di poter accogliere la richiesta di sospensione, non emergendo allo stato degli atti il necessario requisito del pregiudizio grave e irreparabile.
Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il giudice amministrativo attribuisce rilievo preponderante all’interesse pubblico alla prosecuzione del servizio, così come risultante dal verbale di consegna dei servizi sottoscritto tra il Comune e l’operatore economico subentrante. L’avvenuto avvio del servizio sotto riserva di legge, assistito dall’attestazione di regolare svolgimento resa dall’ATI aggiudicataria, costituisce elemento decisivo per escludere che la sospensione richiesta possa essere concessa senza compromettere la continuità del pubblico servizio.
La decisione di rigetto della domanda cautelare non implica alcuna anticipazione del giudizio sul merito, demandato all’udienza pubblica fissata dal Tribunale, ma si fonda esclusivamente sulla valutazione degli interessi in gioco tipica della fase incidentale. Le molteplici questioni di legittimità sollevate – concernenti la congruità dell’offerta, il riparto di competenze tra RUP e Commissione e la validità del contratto di avvalimento – restano pertanto integralmente devolute all’esame del giudice del merito.
La peculiarità delle questioni trattate e la complessità della controversia inducono il Tribunale a disporre la compensazione delle spese della presente fase processuale.
Nota della Redazione
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