Brevetto non basta a oscurare l’offerta tecnica in gara (TAR Lombardia n. 3006 del 27.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sola presenza di un brevetto non è ragione sufficiente per disporre l’oscuramento generalizzato di ampi stralci dell’offerta tecnica, corrispondenti alla trattazione di interi criteri o paragrafi della lex specialis. La stazione appaltante è tenuta a operare, ai sensi dell’art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, un bilanciamento tra esigenze di tutela del segreto tecnico-commerciale e diritto di accesso difensivo del concorrente, secondo un criterio di stretta proporzionalità. L’oscuramento deve avere carattere puntuale e fondarsi su una motivazione specifica, precisa e non dubitativa, individuando le singole informazioni effettivamente riservate. In difetto, la trasparenza delle gare prevale sul know-how dei concorrenti e la decisione è viziata da insufficiente motivazione.

Il Fatto

Una società ha partecipato alla procedura ristretta indetta per l’affidamento del servizio di gestione delle centrali di sterilizzazione di due presidi ospedalieri, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento collocatosi al primo posto, seguito da un secondo raggruppamento e, al terzo posto, dal raggruppamento ricorrente.

La stazione appaltante ha comunicato che le offerte tecniche dei primi cinque concorrenti sarebbero state trasmesse solo nelle parti non secretate, senza decidere sulla richiesta di oscuramento e negando l’accesso alla documentazione amministrativa della controinteressata. Con sentenza non definitiva n. 2344/2025 il ricorso è stato accolto quanto all’impugnazione della decisione di oscuramento dell’offerta tecnica, con ordine di ostensione e salvezza di un’eventuale decisione esplicita e motivata di oscuramento. In esecuzione, l’amministrazione ha disposto l’ostensione parziale, motivando nella relazione istruttoria. La ricorrente ha quindi impugnato con motivi aggiunti la decisione di parziale oscuramento e la mancata ostensione della documentazione di gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 10.06.2025 (causa C-686/24), secondo cui l’art. 39 della direttiva 2014/25 osta a una disciplina che imponga l’accesso senza consentire all’ente aggiudicatore di operare un bilanciamento tra tutela giurisdizionale effettiva e segreti tecnico-commerciali. Tale pronuncia non afferma però una prevalenza generalizzata del segreto: essa riconosce la natura non assoluta del diritto di accesso e la necessità di un bilanciamento con interessi qualificabili come diritti fondamentali.

Ne deriva che incombe sull’amministrazione l’onere di operare quel bilanciamento e di darne rigorosa motivazione, sottraendo all’accesso solo gli elementi specifici e puntualmente individuati coperti da segreto. Nella specie, la stazione appaltante ha valorizzato la presenza di due brevetti europei per oscurare interi paragrafi dell’offerta tecnica, corrispondenti a più criteri di valutazione. Il Collegio ritiene questo modus procedendi non corretto.

La titolarità del brevetto pone l’offerente in una posizione di tutela maggiore, poiché la legge sulla proprietà industriale già appresta strumenti di esclusiva contro l’utilizzo del metodo brevettato. Tuttavia il brevetto non giustifica, per ciò solo, l’oscuramento generalizzato di tutte le parti in cui esso è menzionato. Il Collegio richiama la propria precedente indicazione (TAR Lombardia n. 1202 del 27.05.2019) e rileva che le ragioni dell’oscuramento non risultano intellegibili, mancando ogni spiegazione del quid pluris da mantenere riservato per ciascun paragrafo.

Analogo vizio affligge l’oscuramento dei paragrafi motivato con il riferimento al Sistema di Gestione Integrato certificato ISO 22301. La motivazione è formulata in termini incerti e quasi dubitativi, laddove si afferma che la documentazione “può contenere” o che le procedure “potrebbero includere” informazioni riservate. Anche l’estensione dell’oscuramento non è correlabile ai contenuti della certificazione rispetto a criteri di ampia portata, come il cronoprogramma dei lavori o il collaudo delle attrezzature. La ricorrente ha del resto evidenziato l’indispensabilità difensiva dell’accesso, avendo conseguito punteggi inferiori su taluni elementi.

Il ricorso è dunque accolto nei sensi indicati. Nel rideterminarsi, salvo optare per l’ostensione integrale, la stazione appaltante dovrà procedere secondo un criterio di stretta proporzionalità, individuando le sole informazioni effettivamente coperte da segreto; l’eventuale oscuramento di un intero blocco richiede una motivazione puntuale. La domanda di accesso alla documentazione amministrativa è rinviata al rito di cui all’art. 116 c.p.a.. Le spese della fase sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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