Inammissibile il ricorso risarcitorio della società estinta e tardivo l’intervento dell’ex socia (TAR Lombardia n. 2963 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Con l’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione, la società si estingue e perde ogni legittimazione sostanziale e processuale: il ricorso dalla stessa proposto è inammissibile. La legittimazione processuale si trasferisce agli ex soci in proporzione delle rispettive quote, con la conseguenza che l’ex socio deve agire in via principale e non mediante intervento. L’intervento litisconsortile o adesivo autonomo è ammissibile solo se il cointeressato non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, e non può risolversi in un’elusione del termine per impugnare. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è soggetta al termine di decadenza di centoventi giorni ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm., non interrompibile ex art. 2964 cod. civ.

Il Fatto

Una società presentava nel 2017 istanza di permesso di costruire a sanatoria per opere edilizie. Il Comune di Milano rigettava l’istanza e irrogava una sanzione pecuniaria amministrativa di 74.262,50 euro ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, regolarmente pagata. Nel dicembre 2022 la società, in liquidazione, rinveniva un’autorizzazione edilizia del 1994 che, a suo avviso, legittimava le opere contestate. Chiedeva quindi al Comune la revisione della pratica e la restituzione di quanto versato, con riserva dei danni.

Non ottenendo riscontro, la società notificava ricorso nel dicembre 2023 per l’accertamento del silenzio e la condanna al risarcimento. Nelle more, il Comune riconosceva la legittimità delle opere e avviava la revoca della sanzione, ma rilevava la cancellazione della società dal registro delle imprese e il conseguente difetto di legittimazione. La causa, già definita con sentenza non definitiva che dichiarava la cessazione della materia del contendere sul silenzio e convertiva il rito, proseguiva sulla sola domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’intervento ad adiuvandum spiegato dall’ex socia di maggioranza, che agiva quale successore della legittimazione della società estinta. L’intervento viene qualificato come litisconsortile o adesivo autonomo, poiché l’interveniente non fa valere una posizione dipendente, ma una propria pretesa creditoria trasferitale in proporzione della quota.

Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15/2024, il Tribunale ricorda che il codice subordina l’ammissibilità dell’intervento litisconsortile alla condizione che il cointeressato non sia decaduto dalle relative azioni, per evitare un’elusione del termine per impugnare. L’intervento adesivo dipendente, non consentendo autonomi motivi, può invece essere spiegato anche dopo la scadenza del termine (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1843/2011).

Nel caso concreto la società ricorrente risultava cancellata dal registro delle imprese già dall’11.01.2019, dunque prima della notifica del ricorso. L’estinzione ne ha determinato il difetto di legittimazione sostanziale e processuale, con l’inammissibilità del ricorso principale. L’ex socia, munita di autonoma legittimazione, avrebbe dovuto agire con ricorso principale e non con intervento, a sua volta tardivo.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio applica l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. e individua il dies a quo nella data del 30.12.2022, quando la ricorrente già disponeva della documentazione idonea a rendere percepibile la lesività della condotta. La notifica del 22.12.2023 risulta quindi oltre il termine di centoventi giorni.

Il Tribunale esclude ogni efficacia interruttiva della riserva di danni contenuta nell’istanza amministrativa: il termine è di decadenza, non di prescrizione, e non trovano applicazione le norme sull’interruzione. Richiamando la Adunanza Plenaria n. 6/2015, si ribadisce che si tratta di regime decadenziale di matrice sostanziale ma a rilievo processuale, impedibile solo con la proposizione in giudizio della domanda. Il ricorso è pertanto inammissibile e tardivo, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *