Cessata la materia del contendere per sopravvenuto rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio (TAR Lombardia n. 3021 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere qualora l’Amministrazione, all’esito della rivalutazione della posizione dell’interessato disposta in esecuzione di un’ordinanza cautelare, abbia rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di studio, soddisfacendo in tal modo il bene della vita cui l’istante aspirava con il ricorso. Tale esito presuppone che il rilascio del titolo di soggiorno sia documentalmente comprovato dall’Amministrazione stessa e che il difensore del ricorrente ne dichiari concordemente la sopravvenienza.
Il Fatto
Un cittadino iraniano, titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio e iscritto a un corso di laurea magistrale in ingegneria civile, impugnava dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui la Questura di Lecco aveva rigettato l’istanza di rinnovo del titolo. A fondamento del rigetto, l’Amministrazione aveva dedotto il mancato superamento di almeno due esami di profitto nell’anno accademico di riferimento, ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 44-bis, 45 e 46 d.P.R. n. 394/1999. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa sospensione cautelare, deducendo la violazione dei presupposti di legge e l’illegittimità della valutazione compiuta dalla Questura.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio, rappresentando che l’interessato aveva nel frattempo formalizzato istanza di protezione internazionale, in attesa della convocazione per l’audizione. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, accoglieva la domanda e disponeva incombenti istruttori a carico di entrambe le parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, la Questura aveva depositato una nota con cui dava atto di aver rinnovato il permesso di soggiorno per motivi di studio, con validità sino a una data successiva alla pubblicazione della sentenza. L’Amministrazione aveva inoltre precisato che l’istanza di protezione internazionale era stata oggetto di rinuncia da parte dell’interessato.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha preso atto che il ricorrente aveva ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di studio, ossia il bene della vita cui aspirava con il ricorso proposto. La circostanza, comprovata dalla relazione dell’Amministrazione e dalla concorde dichiarazione del difensore del ricorrente, integrava pertanto il presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità ulteriore da conseguire attraverso la pronuncia di merito.
Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando la particolarità della vicenda sotto il profilo procedimentale, segnatamente la circostanza che il ricorrente aveva formalizzato la domanda di protezione internazionale, poi rinunciata. Tale peculiarità ha giustificato la deroga al principio di soccombenza, in considerazione dell’oggettiva complessità della fattispecie e dell’evoluzione procedimentale che aveva condotto all’adozione del provvedimento satisfattivo in corso di causa.
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Nota della Redazione
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