Revoca della gara per sequestro penale dell’area e diniego della tutela cautelare (TAR Liguria n. 291 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza del sequestro penale preventivo su un’area demaniale, rendendola allo stato indisponibile, costituisce legittimo presupposto per la revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, della procedura di affidamento della concessione demaniale limitatamente al lotto interessato. In sede di esame della domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la legittimità dell’atto di revoca fondato su tale sopravvenienza esclude il fumus boni juris, non sussistendo i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva partecipato alla procedura selettiva indetta dal Comune per l’assegnazione della concessione demaniale marittima relativa a un’area posta nel lotto 8. Successivamente all’indizione della gara, l’area era stata sottoposta a sequestro penale preventivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., per l’effettuazione sul compendio di innovazioni abusive. A seguito di tale evento, l’Amministrazione comunale aveva adottato una determinazione dirigenziale di revoca della gara limitatamente al lotto in questione, ritenendo che il sequestro avesse reso lo stato l’area indisponibile per la sua assegnazione. La società ricorrente ha impugnato tale determinazione, chiedendone la sospensione cautelare dell’efficacia e la successiva condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha esaminato la domanda incidentale di sospensione presentata ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., riscontrando in via preliminare la propria giurisdizione e competenza. Il thema decidendum della fase cautelare era limitato alla verifica della sussistenza del requisito del fumus boni juris, ossia della fondatezza delle doglianze prospettate avverso la determinazione di revoca. Nella valutazione prognostica tipica del giudizio cautelare, la legittimità dell’atto impugnato è apparsa evidente.
La Corte ha rilevato che la revoca era stata emanata sulla base della sopravvenienza costituita dal sequestro penale. Tale evento, incidendo sulla disponibilità giuridica e materiale del bene, ha determinato l’impossibilità per l’Amministrazione di proseguire la gara per l’assegnazione del lotto. L’atto di ritiro, pertanto, non si è configurato come un’ipotesi di esercizio del potere di autotutela di tipo sanzionatorio o demolitorio, ma come una legittima revoca per sopravvenienza, ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, dovuta a una modifica della situazione di fatto non imputabile all’Amministrazione.
Sulla base di tali considerazioni, la legittimità del provvedimento dirigenziale ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare. Il Collegio ha pertanto respinto la domanda di sospensione, compensando le spese della fase, in ragione della peculiarità della vicenda e della complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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