Revoca del nulla osta al lavoro travolta da irregolarità formali sanabili (TAR Campania n. 2782 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, adottata dopo il rilascio del titolo e l’ingresso del lavoratore in Italia, non può fondarsi su irregolarità di natura meramente formale. L’errata indicazione del profilo telematico utilizzato per la presentazione dell’istanza e la discrasia sulla durata del contratto costituiscono vizi sanabili, che non incidono sull’autenticità della richiesta e sull’identità delle parti. In presenza di documentazione idonea, l’Amministrazione è tenuta a esercitare il soccorso istruttorio e a motivare in modo aggravato la revoca in autotutela di un atto ampliativo produttivo di effetti favorevoli. Il mancato esercizio di tale potere, unito a una motivazione generica, integra eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità e tutela del legittimo affidamento.

Il Fatto

Una società datrice di lavoro presenta allo Sportello Unico per l’Immigrazione l’istanza di nulla osta all’assunzione di un cittadino extracomunitario nell’ambito dei flussi di ingresso per lavoro subordinato non stagionale. Il SUI rilascia il titolo e il lavoratore ottiene il visto ed entra regolarmente in Italia. A seguito di istruttoria integrativa, la Prefettura revoca il nulla osta.

La revoca si fonda su due ordini di motivi: il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che rileva la presentazione dell’istanza tramite un profilo telematico riconducibile a un’associazione di categoria agricola anziché a una pertinente al settore edile di appartenenza del datore; e la ritenuta inidoneità della documentazione, con riferimento alla dichiarazione di ospitalità, all’autocertificazione ANPAL e alla discrasia sulla durata del contratto. Il lavoratore impugna il provvedimento davanti al TAR, che accoglie la domanda cautelare e riserva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione delle irregolarità contestate. L’utilizzo di un profilo telematico non pertinente al settore del datore di lavoro è un vizio formale che non incide sulla sostanza del rapporto né sull’identità delle parti. La stessa ordinanza cautelare aveva già valutato l’errata indicazione del profilo come irregolarità non idonea a pregiudicare l’autenticità della richiesta di nulla osta.

Quanto alle presunte carenze documentali, il Tribunale rileva che la certificazione di idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria, il permesso di soggiorno di lungo periodo del proprietario e lo stato di famiglia risultano idonei a soddisfare i requisiti di legge. La motivazione prefettizia, che contesta genericamente l’inidoneità della documentazione senza specificarne le ragioni, viola l’art. 3 L. 241/1990 per difetto di istruttoria e di motivazione. Anche la discrasia sulla durata del rapporto è circostanza formale, agevolmente sanabile in sede di stipula del contratto di soggiorno.

Il passaggio centrale riguarda il soccorso istruttorio. Di fronte a irregolarità sanabili, l’Amministrazione è tenuta ad attivare il potere di cui all’art. 6 L. 241/1990, convocando le parti per chiarimenti e per la stipula del contratto di soggiorno. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’Amministrazione deve evitare automatismi e privilegiare soluzioni che non sacrifichino inutilmente le aspettative del lavoratore e l’interesse del datore a reperire manodopera.

Il rilascio del titolo e il conseguente ingresso in Italia hanno generato un affidamento qualificato. La revoca in autotutela di un atto favorevole, specie quando incide su diritti fondamentali, esige motivazioni gravi e attuali e non può fondarsi su mere irregolarità formali. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, 18 gennaio 2022, n. 344. Il ricorso è dunque accolto per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento; l’Amministrazione dovrà riesaminare la posizione valorizzando la documentazione e convocando le parti per il contratto di soggiorno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *