Gestione economale e discarico del conto: irregolarità solo formale senza addebiti (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 158 del 04.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto trova fondamento negli artt. 81, 97, 100 e 103 della Costituzione ed è istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle gestioni finanziarie pubbliche; nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro o valori di proprietà dell’ente pubblico può sottrarsi alla resa del conto. L’economo è agente contabile e la gestione economale costituisce gestione di mera cassa in regime di anticipazione, con fondi limitati destinati a spese minute e indifferibili: egli è personalmente responsabile delle somme ricevute e deve dimostrare, mediante il conto, la regolarità dei pagamenti in correlazione con le finalità delle anticipazioni. Le spese economali sono irregolari quando non sono previste dal regolamento di contabilità o economale, non sono riconducibili a finalità istituzionali dell’ente o siano state effettuate in carenza dei relativi presupposti. Le criticità che restino su un piano essenzialmente formale, senza tradursi in gravi inadempienze foriere di danno per l’Erario, comportano la parziale irregolarità del conto, ma non legittimano addebiti a carico dell’agente contabile.

Il Fatto

Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso, per l’esercizio finanziario 2018, dall’economo di un’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Il magistrato istruttore segnala plurime criticità: il conto non è stato predisposto con il modello prescritto dal d.P.R. n. 194/1996 ed è stato presentato oltre il termine di cui all’art. 139, comma 1, cod. giust. cont.; dal 2000 l’incarico di economo è stato conferito senza la prescritta rotazione; le verifiche di cassa trimestrali dell’Organo di revisione sarebbero state solo formali; manca il deposito dei rendiconti trimestrali ratificati dal Direttore Generale; vari buoni superano il limite di spesa documentabile con solo scontrino fiscale; talune spese per generi alimentari e bevande e i pagamenti di bolli auto non sarebbero consentiti; un’anticipazione dipartimentale avrebbe superato il tetto previsto dal regolamento economale.

Il magistrato istruttore chiede quindi al Collegio di pronunciarsi sulle criticità, che potrebbero determinare l’irregolarità del conto e impedire il discarico dell’economo. L’agente contabile si costituisce con memoria, contestando analiticamente le contestazioni e rappresentando che l’Ente si è nel frattempo dotato di un nuovo regolamento economale. Il Pubblico Ministero, condividendo le criticità segnalate e preso atto delle giustificazioni e dei rimedi, si rimette al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della disciplina e degli orientamenti consolidati in materia di resa del conto giudiziale. Ribadisce che l’obbligo di resa del conto e il conseguente giudizio trovano fondamento nelle disposizioni costituzionali richiamate e che requisito essenziale è la necessarietà del giudizio di conto. L’economo rientra nella nozione di agente contabile, desumibile dall’art. 178 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 74 del R.D. n. 2440/1923.

La gestione economale è configurata come deroga al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo diretta a fronteggiare esigenze urgenti e impreviste. Sul piano contabile, la procedura di spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile, poi ratificato dal responsabile del Servizio Finanziario. Da tale carattere anticipatorio discende la necessità di fondi limitati e la responsabilità personale dell’economo, che deve dimostrare la regolarità dei pagamenti in stretta correlazione con le finalità delle anticipazioni. Il Collegio afferma che le spese economali sono irregolari quando non previste dal regolamento, non riconducibili a finalità istituzionali o effettuate in carenza dei presupposti.

Applicando tali principi, il Collegio ritiene parzialmente confermate le criticità segnalate, ma esclude che esse integrino gravi inadempienze foriere di danno per l’Erario. L’inosservanza del principio di rotazione dell’incarico non è imputabile all’economo, in ragione della necessarietà dell’esercizio della funzione; non sono del pari imputabili all’agente le inadempienze nelle verifiche di competenza del Revisore e del Direttore Generale. Per le spese di modesto importo documentate con solo scontrino fiscale, il Collegio reputa plausibili le giustificazioni fondate sull’urgenza e sulla sostanziale inerenza alle finalità istituzionali dell’Ente.

Quanto agli acquisti di generi alimentari e bevande in occasione di visite ispettive, il Collegio, pur concordando sul fatto che non si tratti di spese di rappresentanza, ritiene che esse possano rientrare tra le spese di ospitalità, caratterizzate da urgenza e imprevedibilità. Sui pagamenti di bolli auto, pur non potendo essi gravare sul fondo economale perché ricorrenti e programmabili, il Collegio esclude concreti danni per l’Amministrazione, considerate l’obbligatorietà e l’indifferibilità del pagamento. Infine, prende atto del nuovo regolamento economale.

In conclusione, le criticità rilevate sono circoscritte a un ambito essenzialmente formale: ferma la pronuncia di parziale irregolarità del conto, non vi è luogo ad addebiti a carico dell’agente contabile. Le spese di giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *