Indebita CIG Covid e giurisdizione contabile sul legale rappresentante (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 266 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in materia di indebita percezione della Cassa Integrazione Guadagni con causale emergenza Covid-19, poiché il privato destinatario di risorse pubbliche partecipa al programma della pubblica amministrazione e instaura con essa il rapporto di servizio. La responsabilità amministrativa per danno erariale non investe soltanto la società beneficiaria, ma si estende in proprio al legale rappresentante che, con la propria condotta, ha determinato il pregiudizio. Le false dichiarazioni sulla riduzione dell’orario dei dipendenti, poste a fondamento dell’accesso al beneficio, integrano lo sviamento dei fondi pubblici dalle finalità previste dalla legge e cagionano un danno certo e attuale all’INPS, pari alle somme indebitamente poste a conguaglio nei modelli DM10, con conseguente condanna solidale.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una società a responsabilità limitata e il suo legale rappresentante per danno erariale. La notizia di danno era scaturita da un articolo di stampa e da una successiva indagine del Nucleo Ispettorato del Lavoro, che aveva accertato come la società avesse ottenuto il trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19 nonostante i dipendenti avessero continuato a lavorare con orario regolare.
Le parti convenute, pur avendo conferito mandato difensivo, non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate contumaci. La Procura ha chiesto la condanna solidale al pagamento della somma indebitamente percepita, oltre interessi, in favore dell’INPS.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della giurisdizione contabile. L’art. 19 del D.L. n. 18/2020 consentiva ai datori di lavoro privati che sospendevano o riducevano l’attività per l’emergenza epidemiologica di accedere alla Cassa Integrazione con causale emergenza Covid-19. La Cassa Integrazione non è misura assistenziale, ma strumento pubblico di integrazione del reddito e di tutela dell’occupazione.
Il punto decisivo è il collegamento funzionale tra privato e pubblica amministrazione. Richiamando Cass., Sezioni Unite civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014 e Cass., Sezioni Unite civili, sent. n. 9846 del 5 maggio 2011, la Corte osserva che il beneficiario di contributi pubblici, inserito in un programma dell’amministrazione, diviene centro di spesa. La giurisprudenza contabile ha già riconosciuto la giurisdizione in materia di cassa integrazione ordinaria, straordinaria e sgravi contributivi.
Sul piano soggettivo, la legittimazione passiva non riguarda solo il soggetto giuridico che ha percepito i contributi. Richiamando Sezioni Unite n. 295 del 9 gennaio 2013, la Corte chiarisce che l’amministratore di società privata destinataria di fondi pubblici, la cui condotta sia di dolosa appropriazione, risponde del danno erariale. La responsabilità attinge chi intrattiene con la società un rapporto organico.
Nel merito, emerge che il legale rappresentante ha inoltrato all’INPS quattro domande per il periodo novembre 2020-aprile 2021, ottenendo il conguaglio della CIG nei modelli DM10 per un totale di euro 13.312,99. I lavoratori, sentiti a sommarie informazioni, hanno riferito che solo tra marzo e maggio 2020 vi fu una parziale riduzione dell’orario, mentre nei mesi contestati l’attività proseguì senza variazioni. Il convenuto non ha offerto alcun elemento difensivo.
La Corte ravvisa così l’illiceità della condotta, lo sviamento dei fondi dalle finalità pubbliche, il nesso di causalità e il dolo, concretatosi nella volontà di dichiarare il falso per usufruire delle risorse. Il danno, certo e attuale, corrisponde alle indebite compensazioni con danno all’INPS. La condanna è solidale tra società e legale rappresentante, con rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alle spese in favore dell’Erario.
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Nota della Redazione
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