Controllo pubblico societario e perdita della qualità di socio per rinuncia all’opzione (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 79 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo pubblico societario, ai sensi dell’art. 2, lett. b) e m), del D.Lgs. n. 175/2016, va accertato in chiave sostanziale, considerando la pubblica amministrazione come soggetto unitario: la convergenza degli interessi pubblici e il fine pubblico d’impresa che motiva l’uso dello strumento societario configurano di per sé il controllo, anche in assenza di un patto parasociale formalizzato. Le clausole statutarie che riservano al socio privato poteri interdittivi o indirizzanti non escludono il controllo pubblico, ma ne definiscono il contenuto di sana e prudente gestione. La mancata sottoscrizione di un aumento di capitale, con rinuncia all’opzione sul ripianamento delle perdite e sulla ricostituzione del capitale, non integra una dismissione della partecipazione, ma la perdita della qualità di socio. La Sezione che non possa accertare l’esistenza di un danno erariale trasmette gli atti alla competente Procura regionale.

Il Fatto

Il comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo le deliberazioni consiliari con cui, in adempimento dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, ha approvato l’analisi periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023. Con tali provvedimenti l’ente non ha assunto misure di razionalizzazione, disponendo il mantenimento di quasi tutte le partecipazioni, salvo la vicenda della società fieristica, nella quale il comune ha perso la qualità di socio.

La Sezione ha esaminato l’assetto complessivo delle società partecipate, soffermandosi su alcune fattispecie critiche: un’associazione riconosciuta operante di fatto come soggetto imprenditoriale, una società di trasporto pubblico locale oggetto di precedenti rilievi, un’agenzia per la mobilità partecipata in forza di legge regionale e la società fieristica costantemente in perdita.

La Motivazione della Corte

Sul piano generale il Collegio ribadisce l’orientamento sostanzialistico già espresso in precedenti deliberazioni e confortato dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni riunite in sede di controllo. Il controllo pubblico non richiede necessariamente atti formali: rileva l’interesse pubblico unitario che giustifica l’impiego dello strumento societario, interesse che può articolarsi in sensibilità diverse ma non per questo frammentarsi al punto da escludere l’unitarietà dell’amministrazione.

Quanto all’associazione riconosciuta, la Sezione ne rileva la configurazione operativa sostanzialmente imprenditoriale e invita il comune a promuovere tra gli associati l’adozione di uno schema societario coerente con il T.U.S.P., più adeguato dell’ormai desueto modello associativo.

Sulla società di trasporto pubblico la Sezione, muovendo dal fine pubblico d’impresa, conferma la sussistenza del controllo pubblico. I poteri statutari riconosciuti al socio privato in ordine a piani industriali, personale e nomine si traducono in un potere gestionale interdittivo o indirizzante, funzionale a criteri di sana gestione, ma non idoneo a escludere il controllo pubblico. Il Collegio precisa che il controllo pubblico non equivale a mera eterodirezione: esso comporta l’applicazione delle regole del T.U.S.P. in vista dell’economicità, efficacia ed efficienza della gestione.

Sull’agenzia per la mobilità, la Sezione respinge la tesi dell’ente secondo cui la partecipazione, imposta dal legislatore regionale, sarebbe sottratta a ogni valutazione di sostenibilità economica. Il comune conserva la doverosità di preservare il valore della partecipazione, anche in vista del ripristino delle risorse venute a mancare per effetto di azioni delittuose ascrivibili a soggetti della società.

Sulla società fieristica la Sezione esclude che si sia realizzata una dismissione: il comune ha rinunciato all’opzione sul ripianamento delle perdite e sulla ricostituzione del capitale, perdendo la qualità di socio dopo aver mantenuto per anni quote in una società costantemente in perdita. Non potendo accertare l’assenza di oneri e l’eventuale danno erariale, la Sezione trasmette la deliberazione alla Procura regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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