Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 98 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche normative apportate all’imposta di soggiorno, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta ha natura esclusivamente tributaria. Ne deriva il venir meno della qualifica di agente contabile in capo al gestore e la conseguente attrazione delle controversie tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella sfera della giurisdizione tributaria, con difetto di giurisdizione della Corte dei conti. La valenza retroattiva riconosciuta dall’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021 all’art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23/2011 impone di applicare tale assetto anche alle vicende anteriori al 19 maggio 2020. L’accertamento della natura tributaria dell’obbligazione esclude che le somme dovute a titolo d’imposta possano essere qualificate come danno, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.
Il Fatto
Il Capo Area risorse finanziarie di un Comune ha depositato presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno, a carico dei clienti di una struttura ricettiva, per l’esercizio 2020, periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal medesimo responsabile, in conseguenza dell’inottemperanza dell’agente contabile, ed è stato depositato oltre il termine di cui all’art. 139 c.g.c., con una prima parificazione poi rinnovata nel rispetto del principio di alterità.
Con relazione del Magistrato relatore è stata chiesta l’iscrizione a ruolo di udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c., emergendo dal conto “nessuna somma riscossa e nessuna somma versata”. La Procura regionale ha chiesto la rimessione degli atti al magistrato istruttore per accertare l’effettiva consistenza del carico dell’agente e l’ammontare dell’imposta riscossa e riversata. Con ordinanza n. 71/2025 il Collegio ha disposto la rimessione degli atti per il completamento dell’istruttoria. In data 13 gennaio 2026 la Procura regionale ha chiesto di dichiarare irregolare il conto, senza addebito di somme a carico dell’agente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha rilevato d’ufficio, quale questione dirimente, il difetto di giurisdizione contabile. La Corte richiama e condivide la ricostruzione contenuta nell’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria.
Tale qualificazione, derivante in particolare dall’art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23/2011, introdotto dall’art. 180 del d.l. n. 34/2020, determina il venir meno della qualifica di agente contabile in capo al gestore e attira le liti tra Ente impositore e responsabile d’imposta nella sfera della giurisdizione tributaria.
Il Collegio non ritiene decisivo il fatto che i fatti di causa siano anteriori alla novella. L’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, quale disposizione di interpretazione autentica, riconosce all’art. 4, comma 1-ter, valenza retroattiva, applicabile anche alle vicende antecedenti al 19 maggio 2020.
Nei rapporti tra Erario e contribuente, le somme dovute a titolo d’imposta costituiscono oggetto dell’obbligazione tributaria, non un danno che a essa si aggiunga ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. L’obbligazione del responsabile d’imposta, in quanto solidale dipendente, partecipa della stessa natura tributaria dell’obbligo del soggetto passivo. La veste di responsabile solidale sposta il focus dal maneggio del denaro pubblico alla responsabilità dell’albergatore per l’intera imposta dovuta dal cliente.
Non assume rilievo dirimente che i regolamenti comunali demandino al gestore adempimenti funzionali al rapporto di servizio, poiché le Sezioni Unite (ordinanza n. 22891 del 19 agosto 2024) hanno chiarito che l’opposizione alle sanzioni per violazione dei regolamenti comunali spetta al giudice tributario quando la contestazione involga l’omesso o parziale versamento dell’imposta, e al giudice ordinario quando siano in gioco meri obblighi procedurali.
Pertanto la Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario, individuato nella Corte Tributaria di primo grado di Bologna. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la definizione del giudizio in rito e la sistemazione della questione processuale da parte della Suprema Corte in corso di giudizio giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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