Rito abbreviato contabile, pagamento integrale e definizione del giudizio d’appello (Corte dei Conti Sez. III App. n. 73 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile il rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c. si conclude con una pronuncia a contenuto vincolato, limitata all’accertamento dell’avvenuto, tempestivo e integrale versamento della somma determinata con decreto presidenziale. Una volta eseguito il pagamento nella percentuale concordata e confermata dal decreto, l’appellante non può più riaprire il merito della vicenda, né dedurre vizi processuali del giudizio di primo grado. L’attività del Collegio è di mera verifica, con conseguente dichiarazione di definizione del giudizio e condanna alle spese della fase.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la regione Friuli-Venezia Giulia aveva condannato tre convenute — tra cui le odierne appellanti — al pagamento, in favore di un Comune e in misura di un terzo ciascuna, di una somma complessiva di euro 33.723,28, oltre rivalutazione e interessi, per il danno derivante dalla spesa sostenuta dall’Ente per soccombenza in una controversia giudiziale. Le tre erano state ritenute responsabili del pregiudizio erariale così arrecato.
Le due appellanti hanno impugnato la decisione di primo grado e, in via gradata e residuale, hanno chiesto la definizione agevolata del giudizio. La Procura Generale, con parere del 14 novembre 2024, ha espresso orientamento favorevole, quantificando congrua la refusione nella misura del 70% del danno. Con decreto n. 9/2024 del 9 dicembre 2024 il Presidente della Sezione ha accolto la richiesta, fissando in euro 7.868,77 la somma dovuta da ciascuna appellante, oltre alle spese del primo grado, e assegnando il termine di trenta giorni per il versamento. Le interessate hanno depositato la documentazione degli avvenuti pagamenti e il difensore ha poi chiesto di riesaminare il merito delle doglianze.
La Motivazione della Corte
La Sezione Terza ha ricostruito la funzione del rito abbreviato contabile: la norma consente al soggetto condannato di chiedere che il procedimento d’appello sia definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al settanta per cento del danno contestato in citazione. Si tratta di un istituto di natura alternativa e deflattiva, che sottrae la controversia alla cognizione piena del giudice in cambio di una definizione anticipata e agevolata sul piano quantitativo.
Nel caso di specie il decreto presidenziale aveva accolto l’istanza, sulla base del parere conforme della Procura Generale, e aveva determinato il dovuto per ciascuna appellante, comprensivo del danno erariale verso il Comune e delle spese liquidate in primo grado a favore dello Stato. La determinazione era stata raggiunta nella misura concordata del 70% degli importi ascritti.
Accertato il versamento tempestivo e regolare delle somme, la Corte ha qualificato la propria attività come vincolata: il Collegio è tenuto soltanto a verificare l’avvenuto adempimento, senza poter sindacare il merito della vicenda. Ne deriva l’inammissibilità delle richieste difensive dirette a riaprire il giudizio, comprese quelle volte a far valere la mancata estromissione di ulteriori soggetti nel processo di primo grado o presunti vizi di motivazione della sentenza appellata.
La scelta di accedere al rito speciale, una volta compiuta e accompagnata dall’esecuzione del pagamento, preclude quindi ogni ulteriore contestazione sostanziale. Il Collegio ha richiamato l’art. 130, ottavo comma, c.g.c., precisando che l’avvenuto versamento va verificato in unica soluzione e che, eseguito l’adempimento, il giudizio va definito. Le spese della presente fase sono poste a carico delle stesse appellanti e liquidate nel dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.