Ascrivibilità a causa di servizio della spondiloartrosi e interesse del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 254 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il militare ancora in servizio ha interesse ad agire, ai sensi dell’art. 153 c.g.c., per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia, poiché il giudizio sfavorevole è destinato a riverberarsi sulla futura richiesta di pensione privilegiata. Il giudizio pensionistico contabile, pur introdotto in forma impugnatoria, non verte sulla legittimità degli atti amministrativi, ma sul rapporto previdenziale. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presuppone, ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 1092 del 1973, che i fatti di servizio abbiano svolto un ruolo di concausa efficiente e determinante, secondo il principio della causalità adeguata. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, in quanto atto endoprocedimentale, non è autonomamente impugnabile e il Ministero dell’Economia e delle Finanze difetta di legittimazione passiva.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio dal 1991 e comandante di reggimento, ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo l’accertamento dell’ascrivibilità a causa di servizio della patologia “note di spondiloartrosi diffusa”, previo annullamento del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e del decreto ministeriale di rigetto.
A sostegno della domanda ha descritto pluriennali condizioni di stress lavorativo: servizi di ordine pubblico, missioni fuori area, pattugliamenti su strade dissestate con pesanti protezioni, ispezioni in orari notturni e alle intemperie. I resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità per assenza di domanda di pensione privilegiata, non essendo il ricorrente ancora cessato dal servizio. Nel merito hanno ribadito la correttezza del parere tecnico.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha anzitutto dato atto del subentro del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri alla Direzione Generale della Previdenza Militare, per effetto del D.M. del 22 giugno 2016, nella gestione dei procedimenti di riconoscimento delle cause di servizio.
È stata dichiarata fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché il parere del Comitato di verifica costituisce un mero atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile e inidoneo a incidere sulla sfera giuridica dell’interessato.
Sono state invece respinte le eccezioni di inammissibilità e di difetto di giurisdizione. La domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio è funzionale al successivo riconoscimento della pensione privilegiata, che rientra nella giurisdizione della Corte dei conti. Irrilevante è che il ricorrente sia ancora in servizio: è palese l’interesse a contestare il giudizio sfavorevole per evitare il consolidamento di una valutazione destinata a riflettersi sulla futura richiesta di pensione.
Nel merito, il giudice ha ricordato che il giudizio pensionistico contabile, pur formalmente impugnatorio, non verte sulla legittimità del provvedimento contestato, ma sull’accertamento del diritto al trattamento previdenziale, con cognizione piena sull’an e sul quantum. Il trattamento privilegiato può essere concesso quando i fatti di servizio siano causa unica della menomazione o concausa efficiente e determinante, secondo il principio della causalità adeguata: il servizio deve apportare un quid novi rispetto alle ordinarie cause di insorgenza dell’infermità.
La Corte ha aderito al parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, ritenuto immune da vizi logici: i lanci col paracadute, il trauma vertebrale e il servizio operativo, su un organismo predisposto, hanno assunto ruolo concausale sull’insorgenza dell’infermità, ascrivibile alla Tab. A Cat. VIII. Il ricorso è stato accolto, con compensazione delle spese e disposizione di oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 101/2018.
Nota della Redazione
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