Giudizio per resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 190 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza resa all’esito di udienza, immediatamente esecutiva e non appellabile, ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Tale forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 del codice di giustizia contabile alcuna differenziazione tra decreto che accolga o rigetti il ricorso. Intervenuta la presentazione dei conti giudiziali, parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interna, va dichiarata la cessata materia del contendere, restando ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nelle successive procedure.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte di un agente contabile di fatto, consegnatario di azioni di una società a partecipazione pubblica, con riferimento agli esercizi finanziari dal 2017 al 2021, e la contestuale applicazione della sanzione pecuniaria prevista per la grave e ingiustificata omissione del deposito.

Con decreto del giudice era stato fissato il termine per la resa del conto. Successivamente, il Comune ha trasmesso tramite l’applicativo telematico i conti in questione, il provvedimento di parifica e di approvazione e il parere dell’organo di revisione interna. L’agente contabile si è costituito, depositando memoria con cui ha chiesto il proprio discarico. La questione approda alla definizione del giudizio per resa del conto.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla disamina degli atti e rileva che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interna. Su questa base valuta la sopravvenuta carenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio per la resa del conto.

Per evidenti ragioni di economia processuale, il Giudice richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la giurisprudenza della Sezione, secondo cui il giudizio per resa del conto, seppur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi. Tali norme ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c.

Il percorso argomentativo esclude che la forma di definizione del giudizio possa variare in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico: dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra decreto che accolga il ricorso e decreto che lo rigetti. Ne deriva la necessità di definire comunque il giudizio con pronuncia sul merito dell’istanza.

Il Giudice, anche in accoglimento delle richieste formulate in giudizio dalle parti, e in particolare della conclusione del Pubblico ministero, dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c. Nulla è disposto per le spese e gli atti sono rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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