Consegnatario di beni e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 183 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, nell’ambito degli Enti locali, presuppone l’identificazione soggettiva ed oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo all’agente contabile. Tale debito ricorre solo quando il consegnatario gestisca un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, la cui movimentazione determini un obbligo restitutorio di beni o materie. Il diverso debito di vigilanza, che grava sui dipendenti addetti alla mera sorveglianza sull’uso dei beni assegnati, qualifica l’agente come amministrativo e non comporta l’obbligo di resa del conto. La gestione di beni eterogenei e durevoli, che si sostanzi in una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale dell’Ente, è esclusa dall’obbligo e determina l’improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dal conto giudiziale presentato da un dipendente del Comune, investito della qualità di consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’Ente, con riferimento all’esercizio finanziario 2021. Il conto riguardava esclusivamente beni mobili e si fondava sul presunto debito di custodia gravante sul dipendente.
Nella relazione istruttoria il Magistrato dubitava della qualificazione del rapporto come debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 27 giugno 2025, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio con restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore ha esposto la relazione di deferimento e il Pubblico Ministero ha concordato sull’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte individua l’elemento discriminante tra le due posizioni soggettive nel tipo di gestione affidata al consegnatario. Il consegnatario per debito di custodia è qualificabile agente contabile ed è obbligato alla resa del conto; il consegnatario per debito di vigilanza è qualificabile agente amministrativo e non vi è tenuto.
Lo spartiacque risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna e configurano un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. L’obbligo di resa, anche negli Enti locali, non può pertanto prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino ubicato in locali predeterminati dall’Ente e alimentato da acquisizioni in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.
Il debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa, si configura invece in capo ai dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio.
Nel caso concreto la Corte rileva che il conto non consente di individuare beni per i quali sia previsto un debito di custodia. I beni sono eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente. Non emerge una tipica gestione di cassa o magazzino, ma una mera elencazione ricognitiva. Aderendo alla consolidata giurisprudenza contabile, il Collegio dichiara quindi improcedibile il giudizio e dispone la restituzione del conto all’Amministrazione, senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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