Inottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta per il pagamento (TAR Lombardia n. 2508 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’Amministrazione che non abbia dato esecuzione al giudicato di condanna al pagamento è inottemperante. Il credito non contestato nell’an e nel quantum, non essendo state formulate deduzioni difensive né indicazioni sull’andamento della procedura, è accertato. Il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un nuovo termine per l’integrale pagamento e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato. Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, sono connesse ai compiti istituzionali e il relativo compenso è compreso in quello già percepito.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1837/2023, l’accertamento del diritto ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.

La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’Amministrazione ed è passata in giudicato. Il Ministero non ha dato esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la vicenda alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per l’ottemperanza. La sentenza posta a fondamento della pretesa è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice.

La condizione per l’accoglimento è integrata: è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Non ogni inerzia dell’Amministrazione legittima l’ottemperanza, ma solo quella perdurante oltre il termine di legge.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente palesano l’assenza di pagamenti, anche parziali. L’Amministrazione resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato né nell’an né nel quantum, e non sussistono ragioni di contestazione dell’inadempimento.

Il ricorso è stato accolto. È stata dichiarata l’inottemperanza del Ministero, con assegnazione di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente, darà corso al pagamento a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, inviando poi relazione alla Sezione.

Quanto al compenso, il Collegio ha ritenuto che le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, siano connesse ai compiti istituzionali, con la conseguenza che il relativo compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00 oltre oneri, sono poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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