Porto d’armi, affidabilità del richiedente e giudizio prognostico di abuso (TAR Lombardia n. 2269 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi, il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di ampia discrezionalità e si sostanzia in una valutazione prognostica di affidabilità del richiedente, volta a stimare il pericolo di abuso delle armi. Tale pericolo non richiede un abuso accertato, né un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio: è sufficiente un ragionamento induttivo e probabilistico che renda “più probabile che non” l’abuso, desunto da elementi non immaginari o aleatori. Nella comparazione degli interessi coinvolti prevale quello pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone rispetto all’aspettativa del privato. Una erosione anche minima del requisito di totale affidabilità giustifica il diniego di rinnovo, anche in presenza di fatti colposi o risalenti nel tempo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato in data 14.7.2020 istanza di rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia. Con decreto del 10.08.2022, notificato il 23.8.2022, il Questore di Varese aveva respinto l’istanza. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del TULPS, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti, difetto di istruttoria e contraddittorietà della motivazione.
Costituitosi il Ministero dell’Interno, che ha dedotto l’infondatezza del gravame, la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola generale del divieto di porto d’armi, desunta dagli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, della legge n. 110/1975, che vede con sfavore l’utilizzo delle armi da parte dei privati. Il porto presuppone un provvedimento di polizia che accerti requisiti soggettivi: il titolare deve essere persona esente da mende o indizi negativi e offrire sicura affidabilità circa il buon uso.
Su questa base, la motivazione dell’autorizzazione deve poggiare su un giudizio prognostico circa la possibilità di abuso, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento del richiedente. La Corte richiama i canoni elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la valutazione dell’Autorità è ampiamente discrezionale e, nel settore delle armi, l’interesse pubblico alla sicurezza assume carattere prevalente.
Il pericolo di abuso, precisa il Collegio, è valutato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non esige la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, tale da far ritenere “più probabile che non” il pericolo.
Nel caso concreto l’istruttoria ha verificato un complesso di episodi negativi a carico del ricorrente, alcuni risalenti nel tempo: condanne per lesioni personali colpose, violazioni in materia ambientale, una segnalazione per percosse, ingiurie, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento, e una condanna per bancarotta fraudolenta e simulazione di reato, con pena accessoria di inabilitazione all’esercizio di impresa. Tali condotte, secondo il Collegio, sostengono il giudizio di inaffidabilità, potendo esso fondarsi anche su sentenze penali per fatti colposi o su situazioni non sfociate in condanne.
La Corte ribadisce che per revocare o ricusare una licenza in materia di armi non occorre un abuso oggettivo e accertato, bastando un’erosione anche minima del requisito di totale affidabilità. Nella comparazione degli interessi, il Collegio ritiene prevalente la tutela dell’incolumità pubblica rispetto all’aspettativa del ricorrente di esercitare l’attività venatoria.
I motivi di gravame sono pertanto dichiarati infondati e il ricorso respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.