Destituzione per condotte extra-servizio: legittima anche dopo archiviazione penale (TAR Lombardia n. 1023 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare a carico dell’appartenente alla Polizia di Stato può fondarsi su fatti oggetto di un processo penale conclusosi con archiviazione, poiché uno stesso comportamento, pur penalmente irrilevante, può essere qualificato dall’Amministrazione come illecito disciplinare. L’Amministrazione non è tenuta a rivalutare l’integrale materiale probatorio dell’istruttoria penale, ben potendo assumere i fatti accertati in quella sede. La destituzione ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 6, del d.P.R. n. 737/1981 è legittima quando le condotte extra-servizio, per la loro gravità e per la loro reiterazione, si pongono in radicale contrasto con i doveri assunti con il giuramento e con il rapporto fiduciario con l’Amministrazione. Il giudizio di proporzionalità della sanzione è sindacabile solo per manifesta illogicità o contraddittorietà.

Il Fatto

Il ricorrente, già Assistente Capo della Polizia di Stato, impugnava il decreto del Capo della Polizia con cui era stata disposta la sua destituzione dall’Amministrazione della pubblica sicurezza, oltre alla delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina che aveva proposto la medesima sanzione.

La misura traeva origine da condotte tenute fuori dal servizio, consistenti nell’aver approcciato in due occasioni due ragazze all’epoca minorenni con frasi riferibili alla sfera sessuale, ponendo in essere in uno degli episodi atti di masturbazione. Per quei fatti era stato iscritto un procedimento penale, definito con decreto di archiviazione del G.I.P. Il ricorrente deduceva la carenza di tassatività della contestazione, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutte le censure. Quanto al primo motivo, la motivazione del provvedimento risulta idonea: essa richiama per relationem la delibera del Consiglio di Disciplina, che descrive puntualmente le condotte, la contestazione degli addebiti, le memorie difensive e le ragioni della loro insufficienza, evidenziando il contrasto con i doveri del giuramento di cui all’art. 13 d.P.R. n. 782/1985.

La Corte ribadisce che il procedimento disciplinare può riguardare fatti oggetto di un processo penale conclusosi con archiviazione: uno stesso comportamento può giustificare il proscioglimento in sede penale ed essere qualificato come illecito disciplinare (Cons. Stato, sez. III, n. 10852 del 2022; sez. IV, n. 5367 del 2015; sez. III, n. 3324 del 2014). Non sussiste alcun obbligo di rivalutare integralmente il materiale probatorio penale, poiché ciò contrasterebbe con i principi di economicità e speditezza del procedimento.

L’archiviazione era dipesa dall’irrilevanza penale delle condotte, non dalla loro materialità. Il venir meno di un elemento costitutivo del reato di corruzione di minorenne, per l’avvenuto compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa, e la non configurabilità degli atti osceni in luogo pubblico non impediscono la disapprovazione disciplinare. Nel provvedimento si legge che gli elementi indiziari provavano “la reiterazione di riprovevoli condotte nei confronti di minori”, inconciliabili con le funzioni demandate agli operatori di polizia.

Quanto al travisamento dei fatti, le condotte sono state accertate nella loro materialità: il passaggio di un suv di colore chiaro trovava riscontro nell’elenco delle autovetture transitate, trasmesso dalla Polizia Locale, e la persona offesa, sottoposta a individuazione fotografica, identificava l’autore. La Polizia Giudiziaria riscontrava evidenti analogie nella ricostruzione dei due episodi, riferibili a un unico autore.

Sul piano della proporzionalità, la Corte richiama l’ampio potere discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità (Cons. Stato, sez. II, n. 4372 del 2024). La gravità delle condotte emerge dalla minore età delle persone offese e dalla rilevanza dei beni tutelati, in contrasto con la missione istituzionale e con il dettato costituzionale. Il ricorrente era già gravato da una condanna per il reato di cui all’art. 609-quinquies cod. pen., con modalità analoghe, seguita dalla sospensione dal servizio per sei mesi: correttamente l’Amministrazione ha ravvisato la reiterazione di condotte denotanti assoluta mancanza del senso morale. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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