Porto d’armi, condanne per bancarotta non bastano per il diniego (TAR Lombardia n. 2272 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento con cui la Questura rigetta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo fondandolo in modo automatico sulla mera esistenza di sentenze di condanna per bancarotta fraudolenta. L’Amministrazione deve evidenziare la concreta correlazione tra i reati contestati e la ritenuta inaffidabilità del richiedente, poiché reati di natura contabile o finanziaria non hanno di per sé attinenza con l’uso delle armi. Quando l’inaffidabilità è desunta da argomenti presuntivi, occorrono specifiche peculiarità del caso concreto, quali la reiterazione dei reati o la contiguità con ambienti malavitosi, capaci di integrare il rischio di abuso.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo. La Questura di Milano aveva respinto l’istanza rilevando la carenza del requisito dell’assoluta affidabilità. A fondamento del diniego poneva due pronunce di condanna emesse dal Tribunale di Milano: una sentenza non definitiva per bancarotta fraudolenta per operazioni dolose e una sentenza per bancarotta fraudolenta, poi riformata in appello in una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Secondo l’Amministrazione, pur trattandosi di reati finanziari privi di immediata attinenza con le armi, essi rivelavano una condotta incline a tradire la fiducia del prossimo. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in relazione agli artt. 11, 42 e 43 del R.D. n. 773/1931, oltre al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso. Il motivo è fondato perché l’Amministrazione ha basato il diniego in modo automatico e acritico sulla sola esistenza delle sentenze di condanna, senza valutare in concreto la posizione del richiedente.
Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui è illegittimo il diniego di rinnovo del porto d’armi motivato con riferimento a condanne per bancarotta fraudolenta risalenti nel tempo e prive di attinenza con l’uso delle armi. Vengono citate numerose pronunce del medesimo TAR Lombardia e, in particolare, la decisione della Sez. I n. 523 del 29 gennaio 2025.
La Questura, affidandosi alla mera sussistenza delle condanne, ha omesso di evidenziare la concreta correlazione tra i delitti contestati e la ritenuta inaffidabilità. Nel caso di specie mancano gli elementi sintomatici idonei a delineare una personalità incline a risolvere situazioni di conflittualità con il ricorso alle armi.
La Corte osserva che, quando l’inaffidabilità è desunta da argomenti presuntivi, devono emergere specifiche peculiarità del caso concreto capaci di integrare il rischio di abuso. Tali peculiarità consistono, ad esempio, nella reiterazione dei reati e nella contiguità con ambienti malavitosi. Nella fattispecie simili circostanze non sono emerse.
Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento della Questura viene annullato. Le spese sono compensate tra le parti per ragioni di equità sostanziale. Il Tribunale ordina infine l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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