Il TAR rigetta la censura di illegittima procedura espropriativa: la variante economica non integra un vincolo ablatorio (TAR Campania n. 5010 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera che approva una variante economica in diminuzione della spesa per un progetto già approvato non incide di per sé su situazioni giuridiche soggettive, con la conseguenza che la sua impugnazione è inammissibile per carenza di interesse. Il termine per impugnare una delibera comunale a contenuto generale ed astratto decorre, per i soggetti non direttamente contemplati, dalla pubblicazione all’albo pretorio, e non dalla prova della conoscenza effettiva. La prospettazione di una lesione del diritto di accesso ai fondi agricoli non configura di per sé una procedura espropriativa o l’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio, quando l’atto impugnato si limita a disciplinare la viabilità di un’area, senza prevedere ablazioni, e la parte non dimostri l’impedimento concreto all’esercizio delle proprie facoltà dominicali.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di terreni agricoli adiacenti alla zona PIP del Comune, impugnava la delibera di Giunta n. 1/2022 e gli atti presupposti, assumendo che la modifica del tracciato viario avesse precluso l’accesso ai fondi con i mezzi agricoli, configurando un’ablazione del diritto di transito. Il Comune e il Consorzio eccepivano la tardività e la carenza di legittimazione attiva, sostenendo che la delibera n. 1/2022 costituisse una mera variante economica di un progetto esecutivo già approvato nel 2021 e mai impugnato.
Il TAR dichiarava in parte inammissibile e in parte irricevibile il ricorso. A seguito di appello, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7940/2025, riformava la decisione in ordine alla tardività, ritenendo che la prova della conoscenza dell’atto gravasse su chi eccepiva la decadenza, e rimetteva la causa al primo giudice ex art. 105 c.p.a., per il riesame del merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha circoscritto il thema decidendum alla delibera n. 54/2021, unica atto presupposto effettivamente prodotto e specificamente considerato dal giudice d’appello, rilevando che l’impugnativa della delibera n. 1/2022 è coperta da giudicato per carenza di lesività.
Quanto al merito, il Tribunale ha escluso che la delibera n. 54/2021 configuri una procedura espropriativa, atteso che il suo contenuto si limita alla “delimitazione fisica” dell’area PIP per garantire sicurezza e coordinamento tra le attività. L’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità non emergono dall’atto, né la parte ha dimostrato che le opere realizzate abbiano reso inutilizzabili i fondi, onere probatorio a suo carico. La relazione tecnica di parte, evidenziando il restringimento di alcune strade o la presenza di barriere, non prova l’interclusione né l’impedimento assoluto all’accesso, anche in ragione dell’esistenza di percorsi alternativi.
Il Tribunale ha poi ritenuto improcedibili i motivi relativi alla violazione delle norme sulla comunicazione di avvio del procedimento (motivo II) e sulla lamentata inesistenza del pubblico interesse (motivo III), in quanto testualmente riferiti alla delibera n. 1/2022, ormai inammissibile. Le impugnative avverso la delibera n. 21/2021 e la determina n. 602/2021 sono state infine dichiarate inammissibili: la prima per essere priva di efficacia lesiva, avendo natura meramente programmatica; la seconda per essere atto attuativo privo di impatto diretto sugli interessi dei ricorrenti.
La sentenza consolida il principio per cui la lesione va ancorata all’atto che introduce la modifica sostanziale, e non alle sue successive variazioni economiche, e ribadisce che la censura di illegittimità deve essere correlata al concreto contenuto del provvedimento.
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Nota della Redazione
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