Segnalazione Schengen non ostativa automatica all’emersione dal lavoro irregolare (TAR Lombardia n. 2264 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione inserita nella banca dati Schengen ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, richiamata dall’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34/2020, non determina un’esclusione automatica dalla procedura di emersione dal lavoro irregolare. In forza dell’art. 24 del Regolamento UE n. 2018/1861, la segnalazione può fondarsi su fatti presupposti eterogenei, dal precedente penale alla semplice violazione delle regole d’ingresso nel Paese segnalante. Ne deriva che l’amministrazione è tenuta a un’istruttoria volta ad acquisire le informazioni sulle ragioni della segnalazione e a valutare la condotta concreta dell’interessato, onde accertare se essa integri un rischio effettivo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento di rigetto che si limiti a richiamare in modo generico la segnalazione è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, anche per la mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. La Prefettura di Pavia, con provvedimento prot. n. PV/L/N/2020/101478 del 22 settembre 2021, rigettava l’istanza rilevando la presenza di una segnalazione amministrativa nella banca dati Schengen, inserita dalle autorità austriache il 9 giugno 2020 con scadenza al 2 giugno 2023.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione: il rigetto, fondato su un generico riferimento alla segnalazione proveniente da altro Stato membro, non gli avrebbe consentito di apprendere le effettive ragioni della stessa, con lesione delle garanzie difensive. Nella fase cautelare il Tribunale respingeva la domanda con ordinanza n. 84 del 2022 per carenza di fumus boni iuris. All’udienza straordinaria di smaltimento del 6 giugno 2025 la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in adesione ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, ritiene fondata l’unica e complessa doglianza. Il punto di partenza è l’art. 103, comma 10, lett. b), del d.l. n. 34/2020, che esclude dalle procedure di emersione gli stranieri segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

Tale disposizione, tuttavia, non può essere letta come fonte di un automatismo espulsivo. L’art. 24 del Regolamento UE n. 2018/1861 consente infatti che la segnalazione sia effettuata per fatti presupposti molto diversi tra loro: dal precedente penale alla semplice violazione delle regole d’ingresso nel Paese segnalante. L’iscrizione Schengen, pertanto, non ha efficacia ostativa automatica all’emersione.

Ne consegue un preciso onere istruttorio in capo all’amministrazione, che deve acquisire le informazioni necessarie a valutare la condotta concreta collegata alla segnalazione e le ragioni che l’hanno determinata, per verificare se essa integri un rischio effettivo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Collegio richiama sul punto questo TAR, sez. IV, n. 1584 del 2024, il TAR Toscana n. 330 del 2025, il TAR Abruzzo n. 484 del 2021, il TAR Emilia Romagna n. 524 del 2016 e il Cons. Stato n. 1837 del 2016.

Il percorso argomentativo è sostenuto anche dal diritto eurounitario. La Corte di Giustizia UE, cause riunite C-225/19 e C-226/19 del 24.11.2020, pur in un procedimento relativo al visto d’ingresso, ha affermato che lo Stato membro che adotta un diniego a causa dell’obiezione sollevata da altro Stato membro deve indicare l’identità di quest’ultimo e il motivo specifico di diniego, corredato, se del caso, delle ragioni dell’obiezione. Il Collegio valorizza così l’esigenza di chiarezza e trasparenza delle decisioni amministrative negative.

Da qui la scomposizione dell’onere prefettizio: intraprendere un’indagine sulle ragioni della segnalazione nel S.I.S.; svolgere un accertamento e formulare un giudizio sull’efficacia escludente delle ragioni rispetto all’emersione; rendere edotto l’istante della volontà di rigetto, prima mediante la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, poi nella motivazione del provvedimento. Nessuno di tali adempimenti risulta effettuato nel caso di specie.

Il ricorso è quindi accolto e il diniego è annullato. Le questioni giuridiche nuove e le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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